Cassazione Civile, Ordinanza n. 23830/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che la controversia era stata definita mediante adesione dei contribuenti alla definizione agevolata della lite fiscale prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018, con successiva attestazione da parte dell'Agenzia della regolarità del pagamento. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di interessi maturati su depositi bancari esteri, assumendo che il contribuente, pur formalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, avesse conservato in Italia il centro dei propri interessi economici. La pretesa impositiva era stata annullata in primo grado e il rigetto dell'appello era stato confermato in secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso per un unico motivo contro la sentenza della CTR. Nelle more, tuttavia, i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto; l'Agenzia stessa ha poi comunicato la regolarità della definizione e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma posta a base dell'accertamento per la tassazione degli interessi sui depositi bancari esteri.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
La definizione agevolata della lite fiscale, se validamente perfezionata con pagamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti perfezionata prima della decisione e sia attestata come regolare anche dall'amministrazione finanziaria, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di una definizione agevolata della lite fiscale con integrale pagamento di quanto dovuto, non vi è spazio per la decisione del ricorso nel merito, dovendosi prendere atto della cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina specifica applicabile.
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