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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00440/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto, da un lato, la mancata acquisizione di una prova decisiva, assumendo che dalle sue dichiarazioni in sede di esame sarebbe emerso un dato favorevole alla difesa; dall'altro, l'insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il primo giudice aveva concesso la sospensione condizionale della pena. La difesa mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, anche rispetto alla tesi secondo cui l'imputato avrebbe ingerito alcol dopo la guida e prima dell'alcoltest.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e comunque non accompagnate dall'indicazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello era logica, congrua e corretta in diritto: l'annotazione di polizia giudiziaria collocava l'auto e il conducente presso l'abitazione dell'imputato dopo una guida contromano, ad alta velocità e senza arrestarsi all'intimazione; l'alcoltest fu eseguito immediatamente dopo la discesa dall'auto, mentre l'ingresso in casa avvenne solo dopo. È stata ritenuta non credibile la tesi difensiva dell'assunzione di grappa dopo la guida, e il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato adeguatamente motivato sulla base dei precedenti specifici e della condotta processuale non positiva. Conseguentemente, al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    la Corte richiama implicitamente il tema delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo legittimo il loro diniego per la presenza di precedenti e per la condotta processuale non meritevole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino, sotto la veste di vizio di motivazione o mancata acquisizione di prova, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di un'effettiva denuncia di travisamenti rilevanti o di vizi logicamente e giuridicamente apprezzabili, la doglianza è inammissibile.
  • Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare i precedenti dell'imputato e la sua condotta processuale; una motivazione congrua su tali profili è insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.
  • Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, la ricostruzione temporale dei fatti e la vicinanza tra la guida e l'alcoltest possono rendere inattendibile la tesi difensiva dell'assunzione di alcol in un momento successivo alla condotta di guida.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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