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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09798/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione e nullità per mancato contraddittorio e mancata convocazione alle parti ai sensi degli artt. 601, 178, lett. c) e 179 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione senza fissare udienza né avvertire le parti; 2) violazione degli artt. 129 e 648 c.p. (e, in subordine, mancata motivazione) per aver prevalso la formula di estinzione per prescrizione senza considerare e motivare una formula più liberatoria ove emergesse l'insussistenza o l'irrilevanza del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo il secondo). Ha richiamato la giurisprudenza e l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) secondo cui la sentenza di appello predibattimentale che proscioglie per prescrizione senza contraddittorio è viziata; la Corte d'appello è comunque tenuta a celebrare l'udienza in contraddittorio anche se la prescrizione è intervenuta (anche per consentire eventuale rinuncia dell'imputato alla prescrizione o la valutazione di formule più liberatorie). Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro dei rimedi in cassazione e del vizio di err in procedendo; non direttamente decisivo ma richiamato come norma di riferimento processuale

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata celebrazione dell'udienza e l'assenza di contraddittorio integra una nullità assoluta ai sensi della norma richiamata

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Conferma la natura di nullità rilevante per la mancata osservanza delle garanzie del contraddittorio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    comma 2 (richiamato giurisprudenzialmente)

    Norma sulla formula di merito; la Corte ha ricordato che la formula di proscioglimento per prescrizione può essere sostituita da formula più liberatoria solo se emergono elementi validi di insussistenza o di non punibilità

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla definizione delle conseguenze sostanziali e alla qualificazione dell'evento estintivo/assolutorio; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire il motivo essendone stato assorbito

  • art. 568 cod. proc. pen.

    La Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che escludeva la possibilità per l'imputato di ricorrere in cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali che dichiarino estinto il reato per prescrizione; ciò impone il rispetto del contraddittorio e il diritto di impugnare

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello dichiara "non doversi procedere" per prescrizione in fase predibattimentale senza celebrare l'udienza e senza contraddittorio, la sentenza è viziata da nullità assoluta e può essere annullata dalla Cassazione.
  • Anche se la prescrizione è intervenuta durante l'impugnazione, la Corte territoriale è tenuta a procedere in udienza, consentendo il contraddittorio e la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione o per il giudice di valutare formule più ampie di proscioglimento.
  • La mancata convocazione delle parti e la decisione 'de plano' incidono sul diritto di difesa e sull'effettività delle impugnazioni: l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione contro sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione.
  • La prevalenza della causa estintiva (prescrizione) sulla nullità assoluta non è più invocabile automaticamente dopo l'intervento della Corte Costituzionale; il rispetto del contraddittorio e del diritto di impugnare è prioritario.
  • La formula assolutoria più favorevole (es. insussistenza del fatto) può essere adottata solo quando dagli atti emerga in modo chiaro e motivato l'assenza di responsabilità; in mancanza di tale evidenza si procede normalmente con l'accertamento in udienza.

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