Cassazione Penale, Sentenza n. 16385/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo (quotas societarie, crediti e denaro) emesso dal G.I.P. di Lodi il 30/10/2023. Abdelsalam contestava la mancata motivazione circa le condizioni che legittimano il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, sostenendo l'assenza di prova che egli abbia percepito i presunti proventi del reato (bonifici trasferiti a società riconducibili all'imputato) e lamentando l'inesistenza di verifiche sulle società beneficiarie. Karim deduceva difetto assoluto di motivazione e prova, affermando che la società Exor s.r.l., essendo al primo esercizio nel 2022, non aveva debiti IRES per il 2021 e quindi la compensazione con i modelli F24 non poteva costituire indebito credito maturato.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso di Abdelsalam per aspecificità e mancata concreta contestazione della motivazione del giudice del riesame, confermando che il Tribunale aveva adeguatamente dimostrato il collegamento tra le società beneficiarie e l'odierno ricorrente e la ricezione di consistenti bonifici. Il ricorso di Karim è stato rigettato come infondato: il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto il fumus del reato per il capo 6) rilevando che l'invio di modelli F24 per compensazioni di crediti inesistenti ha generato comunque un credito verso l'erario (provvista precostituita), anche se il debito IRES sarebbe sorto successivamente; la trasformazione del codice di credito è stata considerata elemento di dissimulazione dell'inesistenza del credito. Conseguenze: Abdelsalam condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. per inammissibilità e profili di colpa), Karim condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c)
Norma di ammissibilità dei motivi in Cassazione: il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; qui è stata ritenuta aspecifica la doglianza di Abdelsalam.
art. 125, comma 3, codice di procedura penale
Riferimento a regole sulla motivazione e sui mezzi di prova; evocata nella censura di mancata valutazione documentale.
art. 321, commi 1 e 2, codice di procedura penale
Norme attinenti alle misure cautelari e alla motivazione delle decisioni del giudice del riesame; usate per contestare la valutazione del fumus e della rilevanza probatoria.
art. 640-quater, codice penale
Frode in danno del servizio postale o simili; norma del capo 3) contestato nell'ipotesi fattuale collegata ai bonifici e all'operazione con Poste Italiane S.p.A.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Norma collegata alle sanzioni tributarie e alla responsabilità per reati fiscali, citata nella doglianza relativa a presunte irregolarità nella documentazione fiscale.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Previsione procedurale che consente il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; richiamata per il rito seguito in Cassazione.
art. 616, codice di procedura penale
Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di legittimità e la possibilità di comminare ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e, per Abdelsalam, a una sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il motivo deve affrontare puntualmente la motivazione del giudice di merito; doglianze generiche o apodittiche sono inammissibili.
- Per la conferma di sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente è sufficiente che il giudice del riesame dimostri il ragionevole nesso tra i beni sequestrati e l'indagato, anche mediante documentazione bancaria che mostra flussi a società riconducibili all'imputato.
- La compensazione tramite modelli F24 di crediti fiscali inesistenti può integrare il fumus del reato tributario: anche se il debito fiscale non era ancora maturato, il versamento di imposte non dovute può creare un credito verso l'erario (provvista) e quindi rilevare ai fini cautelari.
- La semplice allegazione difensiva che una società fosse al primo esercizio o che non avesse debiti non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza di elementi indiziari; è necessaria una prova documentale e una motivazione che il giudice ritenga idonea a confutare i flussi bancari e le operazioni contestate.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se la Corte rileva profili di colpa nella promozione dell'impugnazione.
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