Cassazione Penale, Ordinanza n. 28253/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per concorso in lesioni personali aggravate è rimasta ferma, così come la valutazione di applicabilità della recidiva infraquinquennale e la conseguente esclusione della prescrizione alla data della decisione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la frazione di condotta di lesioni tentate, mantenuto ferme le circostanze attenuanti generiche già concesse, ritenendole equivalenti anche alle aggravanti e alla recidiva, e rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna per concorso in lesioni personali aggravate. Con il primo e con il secondo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che da ciò sarebbe dovuta discendere la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate e generiche, perché non rispettose dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indicava gli specifici elementi posti a base della doglianza, impedendo il sindacato del giudice dell'impugnazione. È stata inoltre richiamata la valutazione di merito sulla recidiva infraquinquennale, ritenuta correttamente applicata perché i fatti erano stati commessi entro cinque anni dalla precedente condanna; per effetto dell'aumento di un mezzo per tale recidiva, il termine prescrizionale è stato calcolato in anni 9, oltre 64 giorni di sospensione per la disciplina emergenziale COVID-19, con maturazione soltanto al 23/11/2025.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in relazione al titolo di responsabilità confermato in sentenza.
Richiamato quale fattispecie base delle lesioni personali oggetto di conferma della condanna.
Richiamato quale aggravante delle lesioni personali contestate e confermate.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato perché privo di specifica indicazione degli elementi posti a fondamento delle censure, requisito necessario per l'ammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione non è ammissibile se non indica in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura.
- Quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logicamente coerente sulla sussistenza e applicabilità della recidiva, la mera riproposizione di contestazioni apodittiche non consente il controllo di legittimità.
- Ai fini della prescrizione, la corretta applicazione della recidiva infraquinquennale incide sul termine finale di estinzione del reato, che va calcolato tenendo conto dell'aumento dovuto alla recidiva e degli eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione.
- La deduzione della maturazione della prescrizione è infondata se, in base al calcolo del termine applicabile e delle sospensioni, il reato non risulta ancora estinto alla data della decisione.
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