Cassazione Civile, Ordinanza n. 06001/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva accertato nei confronti di una società a ristretta base partecipativa redditi non dichiarati per più annualità, notificando poi al socio titolare del 50% delle quote un avviso di accertamento per reddito di partecipazione relativo al 2009. In primo grado i ricorsi della società e del socio erano stati riuniti e gli atti confermati, salvo riduzione delle sanzioni. In appello la CTR aveva ritenuto tardivo il ricorso della società per il 2009, dichiarandolo inammissibile e considerando quindi definitivo l'accertamento societario; da ciò aveva fatto discendere l'incontestabilità anche dell'accertamento emesso nei confronti del socio. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che non poteva essergli attribuito un reddito di partecipazione in un anno in cui nessun reddito societario risultava accertato come conseguito; dall'altro, violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e dell'art. 47 del TUIR, per avere il giudice di merito fatto automaticamente derivare dall'inammissibilità del ricorso della società la definitività dell'accertamento anche nei confronti del socio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che il rapporto di pregiudizialità tra accertamento del reddito societario e reddito di partecipazione del socio viene meno quando l'accertamento nei confronti della società diviene definitivo per ragioni di rito, come l'omessa impugnazione o vizi procedurali del ricorso societario, e non per una decisione di merito sulla fondatezza dell'accertamento. In tali casi il socio conserva la possibilità di contestare nel proprio giudizio sia la mancata distribuzione di utili sia, a monte, l'effettiva esistenza di redditi distribuibili in capo alla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché verifichi l'eventuale reddito non dichiarato della società per il 2009 e il conseguente reddito di partecipazione eventualmente imputabile al socio.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare l'assetto dell'onere della prova; la Corte accoglie la doglianza nei limiti in cui il socio deve poter contestare l'esistenza del reddito societario e non subire automaticamente gli effetti di un accertamento divenuto definitivo per ragioni processuali.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indicato come parametro del primo motivo, per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del secondo motivo, per violazione di legge.
Richiamati per sostenere che il giudice d'appello non potesse trarre automaticamente dal rito relativo alla società la definitività dell'accertamento del socio.
art. 47 del D.Lgs. n. 917 del 1986
Richiamato a sostegno della censura sull'imputazione al socio del reddito di partecipazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a società a ristretta base partecipativa, il socio può contestare l'accertamento del proprio reddito di partecipazione anche quando l'accertamento societario sia divenuto definitivo per ragioni di rito, poiché in tal caso non vi è un giudicato sostanziale sul merito della pretesa fiscale.
- La definitività dell'accertamento nei confronti della società produce effetti preclusivi per il socio solo quando sia il risultato di una decisione di merito che abbia accertato la fondatezza della pretesa, non quando dipenda da omissione o invalidità processuale dell'impugnazione societaria.
- In presenza di accertamenti collegati tra società e socio, il giudice del merito deve verificare in concreto l'esistenza di redditi societari non dichiarati e la loro eventuale imputabilità al socio, senza presumere in via automatica la debenza del reddito di partecipazione per il solo fatto della definitività formale dell'accertamento societario.
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