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Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 5165 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Cartelle di pagamento - Invalida notifica - Impugnabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione dell'impugnabilità delle comunicazioni di riscossione: si discute se l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificati possano essere impugnati dal contribuente alla luce dell'art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. 602/73 e delle conseguenze dell'iscrizione a ruolo sulla possibilità di partecipare a procedure di affidamento (art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici). In particolare la questione è se l'invalidità della notifica renda sempre impugnabile ruolo/cartella oppure se sia necessario dimostrare un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo.

La decisione

la Corte ha stabilito che l'estratto di ruolo di cui al comma 4‑bis dell'art. 12 del d.P.R. 602/73 è impugnabile. Per contro, il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificati non sono comunque automaticamente impugnabili: il contribuente deve dimostrare che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio concreto, ad esempio impedimenti o esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; solo in presenza di tale danno concreto l'impugnazione è ammissibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4‑bis

    l'estratto di ruolo previsto dal comma 4‑bis è riconosciuto impugnabile dal contribuente; la norma consente di contestare specificamente l'estratto di ruolo come atto rilevante ai fini dell'impugnazione

  • Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), art. 80, comma 4

    la norma sull'esclusione dalle gare per gravi carenze di ordine fiscale è utilizzata come parametro per valutare il pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo: l'iscrizione può incidere sulla partecipazione alle gare solo se è idonea a provocare la situazione di incompatibilità prevista dall'art. 80, comma 4

  • Cassazione, sentenza n. 26283/2022

    giurisprudenza richiamata per confermare l'orientamento secondo cui non ogni invalidità di notifica legittima automaticamente l'impugnazione del ruolo/cartella, ma è richiesta la prova del pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo previsto dall'art. 12, comma 4‑bis, DPR 602/73 è impugnabile autonomamente dal contribuente.
  • La mera invalidità formale della notifica del ruolo o della cartella non basta di per sé a rendere automaticamente ammissibile l'impugnazione: è necessaria la prova che l'iscrizione a ruolo comporti un pregiudizio concreto.
  • Un pregiudizio concreto può consistere nell'impedimento o nell'esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici; in tali casi il contribuente dovrà documentare la sussistenza del nesso tra iscrizione a ruolo e danno alla sua posizione nelle procedure di affidamento.
  • In pratica, il contribuente che vuole impugnare ruolo/cartella per notifica invalida dovrebbe raccogliere e produrre elementi probatori della ricaduta negativa dell'iscrizione a ruolo (es. bandi, istanze di partecipazione, comunicazioni di esclusione o motivi concreti di esclusione) per dimostrare l'interesse ad agire.
  • Se non è dimostrato un pregiudizio concreto collegato all'iscrizione a ruolo, il Giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile; quindi è strategico valutare preventivamente la documentazione probatoria prima di promuovere il giudizio.

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