Sentenza del 16/11/2022 n. 239 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 11420170000892617 relativa ad avviso di liquidazione n. 20877/2005, deducendo l'omessa notificazione dell'avviso presupposto e/o l'omessa indicazione della data di eventuale notifica e, in via alternativa, la prescrizione del credito. In primo grado la CTP di Trieste aveva accolto il ricorso per prescrizione, rilevando che l'Agenzia della riscossione non aveva fornito alcuna prova della notifica dell'avviso di liquidazione o di altri atti interruttivi. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha appellato censurando la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente creditore e rilevando la propria esenzione da responsabilità sul merito. Il motivo centrale è dunque l'onere di provare la notifica dell'atto presupposto e la questione della legittimazione passiva e della chiamata in causa dell'ente creditore.
La decisione
La Commissione Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha confermato la sentenza di primo grado. Per le ragioni indicate la CTR ha stabilito che le questioni inerenti la notifica dell'avviso di liquidazione e l'esistenza di atti interruttivi richiedono la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate (ente titolare del credito), non ricercabile nell'agente della riscossione; l'Agente avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999 se unico destinatario dell'impugnazione. Non essendo evocata l'Agenzia delle Entrate, l'appello del concessionario è stato respinto e le spese del grado liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.lgs. 112/1999
Disciplina la chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario: nelle liti contro il concessionario che non riguardano esclusivamente la regolarità/validità degli atti esecutivi, deve essere chiamato l'ente creditore (litis denuntiatio). L'onere grava sul concessionario se è unico destinatario dell'impugnazione.
D.lgs. 112/1999
art. 19, comma 2, lett. a)
Richiamato in atti come norma cui il concessionario deve attenersi in tema di notifica della cartella e ricevimento del ruolo; riguarda obblighi del concessionario connessi alla tempestiva notifica della cartella.
D.lgs. 546/1992
Prevede la possibilità per il concessionario, ove unico destinatario dell'impugnazione, di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme previste per l'intervento o chiamata di terzo (meccanismo alternativo alla litis denuntiatio dell'art.39 D.lgs.112/1999).
Codice di Procedura Civile
art. 259 c.p.c. (richiamato implicitamente)
Norma sul regolamento di competenza e chiamata in causa di terzi correlata all'art.23 D.lgs.546/1992; disciplina le forme e gli effetti della chiamata in causa di terzi nel processo civile.
Codice di Procedura Civile
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa rientra nel paradigma dell'art.106 c.p.c.; la mancata autorizzazione è valutazione discrezionale del giudice di primo grado e inappellabile sotto tale profilo.
Giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione e Sezioni Unite)
SS.UU. 16412/2007; Cass. 13929/2019; Cass. 8808/2021; Cass. U. 7514/2022; Cass. 5832/2011
Principio conforme: quando il contribuente contesta la pretesa tributaria o la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (Agenzia delle Entrate); il concessionario è parte solo se l'atto impugnato riguarda vizi a lui direttamente imputabili, e in caso contrario deve chiamare l'ente.
Massime di principio
- Se si impugna una cartella per omessa notifica dell'atto presupposto o per prescrizione, il titolare della legittimazione passiva è normalmente l'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate); il concessionario non può supplire alla mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto.
- Il concessionario della riscossione, se è unico destinatario dell'impugnazione e la controversia non riguarda esclusivamente vizi degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art.39 D.lgs.112/1999 (litis denuntiatio); in mancanza, il giudice può decidere favorevolmente al contribuente se manca prova degli atti interruttivi della prescrizione.
- In alternativa al meccanismo dell'art.39 D.lgs.112/1999, il concessionario può chiamare l'ente creditore con le forme previste dall'art.23 D.lgs.546/1992 richiamando l'art.259 c.p.c.; la richiesta di autorizzazione alla chiamata rientra nella discrezionalità del giudice (art.106 c.p.c.).
- Per il contribuente è strategico dedurre esplicitamente la nullità dell'atto presupposto per omessa notifica e/o eccepire la prescrizione, chiedendo al giudice che il concessionario produca documentazione probatoria della notifica o che venga chiamato l'ente creditore.
- Per il concessionario è prudente, allorché riceve un'impugnazione che investe la pretesa tributaria o la notifica dell'atto presupposto, attivare tempestivamente la chiamata in causa dell'ente creditore o produrre la prova documentale della regolare notifica, per evitare la soccombenza per insufficienza probatoria.
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