Sentenza del 16/11/2022 n. 5137 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Esenzioni - Esenzione di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987 - Applicabilità ai provvedimenti di cui all'art. 6, Legge n. 898/1970 - Estensione ai provvedimenti relativi al mantenimento dei figli naturali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si è discusso se l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge 74/1987 — relativa ai provvedimenti che impongono l'obbligo al pagamento di somme nei giudizi di separazione e divorzio — si estenda anche ai provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, compresi i figli naturali, e quindi se tali provvedimenti siano esenti da imposte e diritti di registro, ipotecari e catastali.
La decisione
È stato ritenuto che l'esenzione dell'art. 19 L. 74/1987 si applica anche ai provvedimenti relativi al mantenimento della prole, inclusi quelli riguardanti figli naturali: i provvedimenti che impongono l'obbligo di pagamento in materia familiare rientrano nell'ambito dell'esenzione e pertanto non sono soggetti ai diritti/tributi di registro, ipotecari e catastali. La decisione si fonda su interpretazione estensiva della norma alla luce della tutela costituzionale della famiglia e della prole e della giurisprudenza richiamata (Corte Cost. 202/2003; Cass. 3110/2016).
Norme richiamate
Costituzione, art. 30
Rilevanza costituzionale del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli: fondamento per un'interpretazione favorevole alla tutela della prole e, quindi, a favore dell'esenzione per i provvedimenti che dispongono il loro mantenimento.
Legge 74/1987, art. 19
Prevede esenzioni per i provvedimenti che recano l'obbligo al pagamento di somme in materia di separazione e divorzio; interpretata in senso estensivo per comprendere anche i provvedimenti relativi al mantenimento della prole (compresi i figli naturali).
Legge 898/1970, art. 6
Individua i provvedimenti giudiziari in materia di separazione e divorzio che dispongono obblighi di pagamento; i provvedimenti disciplinati dall'art. 6 sono ritenuti ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 19 L. 74/1987 quando impongono il mantenimento, comprensivo dei figli naturali.
Codice civile, art. 148
Disciplina la filiazione e le relative obbligazioni dei genitori: rafforza l'interpretazione che i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché naturali, giustifichino una tutela fiscale ed agevolativa secondo l'art. 19 L. 74/1987.
Giurisprudenza richiamata
Corte Cost. 202/2003; Cass. 3110/2016
Giurisprudenza che ha orientato verso un'interpretazione estensiva delle tutele fiscali e procedurali in materia famigliare e di mantenimento, confermando l'applicabilità dell'esenzione anche in casi analoghi relativi alla prole.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 19 L. 74/1987 va interpretata in senso funzionale: si applica a qualsiasi provvedimento giudiziario o assimilabile che imponga il pagamento di somme in ambito di diritto di famiglia, compresi gli obblighi di mantenimento per i figli naturali.
- Per beneficiare dell'esenzione serve un provvedimento formale che imponga l'obbligo di pagamento; accordi informali o pattuizioni private potrebbero non rientrare automaticamente nell'esenzione se non trasposti in provvedimenti aventi efficacia esecutiva.
- Gli uffici finanziari non devono richiedere imposte/diritti di registro, ipotecari o catastali sui provvedimenti che rientrano nell'ambito dell'art. 19; in caso di addebito illegittimo il privato può chiedere rimborso o proporre ricorso.
- La tutela costituzionale della prole (art. 30 Cost.) supporta un'interpretazione estensiva delle esenzioni a favore dei provvedimenti che garantiscono il mantenimento dei figli.
- In contenziosi simili è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. Corte Cost. 202/2003; Cass. 3110/2016) per sostenere l'estensione dell'esenzione ai provvedimenti riguardanti i figli naturali.
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