Sentenza del 16/11/2022 n. 5132 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Spese di lite - Liquidazione - Prestazione defensionale - Compenso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della quantificazione delle spese di lite operata dalla CTP: la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso avverso il ruolo esattoriale ma aveva liquidato le spese in misura inferiore ai minimi indicati dal D.M. 55/2014 (come integrato dal DM 37/2018) senza motivazione; il ricorrente chiede la liquidazione conformemente ai parametri e la condanna del Comune al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
Il Collegio accoglie l'appello. Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui i parametri e le soglie del D.M. 55/2014 rappresentano la misura economica standard e solo per scostamenti apprezzabili il giudice deve motivare la diversa liquidazione, il Collegio riconosce i compensi nella misura minima prevista per le fasi 1 (studio €85), 2 (fase introduttiva €50) e 4 (fase decisionale €85) per un totale di €220; esclude la fase 3 (istruttoria) perché le attività corrispondenti non sono state effettivamente svolte. Poiché in primo grado erano stati corrisposti solo €200, viene liquidata la differenza di €20 per il primo grado e €220 per il secondo grado, oltre accessori di legge, a favore del procuratore antistatario. Il Comune di Fiumicino è condannato al pagamento delle spese dei due gradi.
Norme richiamate
D.M. n. 55/2014
tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014
I parametri e le soglie numeriche contenuti nel DM costituiscono la misura economica standard per la liquidazione delle spese di lite; non hanno carattere inderogabile ma rappresentano il criterio di riferimento; solo per scostamenti apprezzabili il giudice deve motivare la diversa liquidazione.
D.M. 37/2018
Integra il D.M. 55/2014 e conferma l'assetto dei parametri/soffermando i minimi di riferimento come parametri di orientamento.
Art. 2233, comma 2 c.c.
Impone il limite di non liquidare somme 'praticamente simboliche' al netto degli esborsi; costituisce un vincolo ai fini della dignità della professione anche nel caso di scostamenti dai parametri.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 8146/2020
ordinanza n. 8146 del 23 aprile 2020
Conferma l'orientamento secondo cui i minimi tariffari non sono inderogabili e i parametri sono criteri di orientamento; richiede motivazione solo per scostamenti apprezzabili.
Cass. n. 25804/2015
Riferimento giurisprudenziale che ribadisce limiti e principi nella liquidazione delle spese professionali in relazione alla dignità della professione e agli scostamenti dai parametri.
Cass. n. 24492/2016
Ulteriore conferma del principio secondo cui il giudice deve motivare gli scostamenti apprezzabili dai valori medi della tabella ministeriale.
Cass. n. 20790/2017
Richiama il limite di non liquidare somme irrisorie e l'esigenza di congrua motivazione per scostamenti significativi.
Cass. civ., Sez. VI, 18.02.2019, n. 4698
Cass. civ., Sez. VI, 18.02.2019, n. 4698
Precisa il contenuto della fase istruttoria (fase 3) includendo espletamento di prove orali e CTU e le relative attività; la fase va liquidata solo se le specifiche attività sono state effettivamente svolte.
Massime di principio
- I parametri e le soglie del D.M. 55/2014 (integrato dal DM 37/2018) vanno considerati criterio di riferimento standard; non sono più minimi inderogabili ma costituiscono la misura economica normale della prestazione.
- Il giudice deve motivare la liquidazione solo quando vi è uno scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella ministeriale; in assenza di tale scostamento la motivazione dettagliata non è necessaria.
- È necessario rispettare il limite di cui all'art. 2233 comma 2 c.c.: non si possono liquidare somme meramente simboliche che ledano il decoro della professione.
- Le singole fasi previste dal DM vanno liquidate solo se le corrispondenti attività difensive sono state effettivamente svolte; la fase istruttoria (fase 3) richiede effettivo espletamento di prove/CTU per essere riconosciuta.
- La condotta difensiva e l'atteggiamento della controparte (ad es. mancata costituzione) e la complessità del procedimento sono elementi valutabili dal giudice ai fini della determinazione del compenso, nell'ambito dei parametri di riferimento.
- Se il giudice ritiene evidente la conformità al valore medio della tabella, può adottare la misura standard; in caso di variazioni significative deve indicare i criteri che giustificano la differenza.
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