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Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 5132 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Spese di lite - Liquidazione - Prestazione defensionale - Compenso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della quantificazione delle spese di lite operata dalla CTP: la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso avverso il ruolo esattoriale ma aveva liquidato le spese in misura inferiore ai minimi indicati dal D.M. 55/2014 (come integrato dal DM 37/2018) senza motivazione; il ricorrente chiede la liquidazione conformemente ai parametri e la condanna del Comune al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

La decisione

Il Collegio accoglie l'appello. Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui i parametri e le soglie del D.M. 55/2014 rappresentano la misura economica standard e solo per scostamenti apprezzabili il giudice deve motivare la diversa liquidazione, il Collegio riconosce i compensi nella misura minima prevista per le fasi 1 (studio €85), 2 (fase introduttiva €50) e 4 (fase decisionale €85) per un totale di €220; esclude la fase 3 (istruttoria) perché le attività corrispondenti non sono state effettivamente svolte. Poiché in primo grado erano stati corrisposti solo €200, viene liquidata la differenza di €20 per il primo grado e €220 per il secondo grado, oltre accessori di legge, a favore del procuratore antistatario. Il Comune di Fiumicino è condannato al pagamento delle spese dei due gradi.

Norme richiamate

  • D.M. n. 55/2014

    tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014

    I parametri e le soglie numeriche contenuti nel DM costituiscono la misura economica standard per la liquidazione delle spese di lite; non hanno carattere inderogabile ma rappresentano il criterio di riferimento; solo per scostamenti apprezzabili il giudice deve motivare la diversa liquidazione.

  • D.M. 37/2018

    Integra il D.M. 55/2014 e conferma l'assetto dei parametri/soffermando i minimi di riferimento come parametri di orientamento.

  • Art. 2233, comma 2 c.c.

    Impone il limite di non liquidare somme 'praticamente simboliche' al netto degli esborsi; costituisce un vincolo ai fini della dignità della professione anche nel caso di scostamenti dai parametri.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 8146/2020

    ordinanza n. 8146 del 23 aprile 2020

    Conferma l'orientamento secondo cui i minimi tariffari non sono inderogabili e i parametri sono criteri di orientamento; richiede motivazione solo per scostamenti apprezzabili.

  • Cass. n. 25804/2015

    Riferimento giurisprudenziale che ribadisce limiti e principi nella liquidazione delle spese professionali in relazione alla dignità della professione e agli scostamenti dai parametri.

  • Cass. n. 24492/2016

    Ulteriore conferma del principio secondo cui il giudice deve motivare gli scostamenti apprezzabili dai valori medi della tabella ministeriale.

  • Cass. n. 20790/2017

    Richiama il limite di non liquidare somme irrisorie e l'esigenza di congrua motivazione per scostamenti significativi.

  • Cass. civ., Sez. VI, 18.02.2019, n. 4698

    Cass. civ., Sez. VI, 18.02.2019, n. 4698

    Precisa il contenuto della fase istruttoria (fase 3) includendo espletamento di prove orali e CTU e le relative attività; la fase va liquidata solo se le specifiche attività sono state effettivamente svolte.

Massime di principio

  • I parametri e le soglie del D.M. 55/2014 (integrato dal DM 37/2018) vanno considerati criterio di riferimento standard; non sono più minimi inderogabili ma costituiscono la misura economica normale della prestazione.
  • Il giudice deve motivare la liquidazione solo quando vi è uno scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella ministeriale; in assenza di tale scostamento la motivazione dettagliata non è necessaria.
  • È necessario rispettare il limite di cui all'art. 2233 comma 2 c.c.: non si possono liquidare somme meramente simboliche che ledano il decoro della professione.
  • Le singole fasi previste dal DM vanno liquidate solo se le corrispondenti attività difensive sono state effettivamente svolte; la fase istruttoria (fase 3) richiede effettivo espletamento di prove/CTU per essere riconosciuta.
  • La condotta difensiva e l'atteggiamento della controparte (ad es. mancata costituzione) e la complessità del procedimento sono elementi valutabili dal giudice ai fini della determinazione del compenso, nell'ambito dei parametri di riferimento.
  • Se il giudice ritiene evidente la conformità al valore medio della tabella, può adottare la misura standard; in caso di variazioni significative deve indicare i criteri che giustificano la differenza.

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