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Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 862 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - società a ristretta base - soci - conti correnti personali- indagini - riferibilità alla società - condizione - elementi indiziari -necessità Accertamento - notificazione - servizio postale - irreperibilità relativa- raccomandata informativa - CAD - avviso di ricevimento - produzione -necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per l'anno 2011 emessi a seguito di indagini bancarie iniziate sul socio V B e poi estese alla società; contestata la riferibilità delle movimentazioni sui conti correnti personali dei soci alla società e la regolarità delle notifiche (tramite servizio postale e CAD).

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare la riferibilità dei conti del socio V B alla società, essendo provato che il V B era socio di minoranza non coinvolto nella gestione, affetto da ludopatia e denunciato per appropriazione indebita per avere dirottato incassi societari sul proprio conto. Inoltre è stata confermata la nullità dell'avviso di accertamento nei confronti di A B per mancata produzione, da parte dell'Ufficio, dell'avviso di ricevimento relativo al CAD, secondo il principio consolidato delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 32, d.P.R. n. 600/1973

    Riferita come presidio normativo sulle indagini bancarie e sulle presunzioni relative in materia tributaria; richiede prova della riferibilità delle movimentazioni ai fini dell'accertamento.

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973

    «in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona»

    Imposta il criterio che l'estensione delle indagini bancarie a conti di terzi (es. soci) è legittima solo se l'Ufficio dimostra, con presunzioni gravi, precise e concordanti, la riferibilità dei conti alla società.

  • art. 51, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamata insieme ad art. 32 come base delle presunzioni legali relative ai conti bancari; la sua operatività presuppone comunque la prova della riferibilità dei flussi all'ente collettivo.

  • art. 8, legge n. 890/1982

    Norma sulla notificazione postale degli atti; in combinato con la giurisprudenza, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento CAD per provare il perfezionamento della notifica quando l'atto non sia consegnato direttamente al destinatario.

  • Cass. SS.UU., sent. n. 10012/2021

    Principio: la prova del perfezionamento della procedura notificatoria tramite servizio postale, quando l'atto non venga consegnato al destinatario, può essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CD. CAD).

    Conferma che in assenza della produzione del CAD in giudizio la notifica deve considerarsi nulla.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie su una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti personali dei soci solo se l'Ufficio produce elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere che quei conti siano stati utilizzati per occultare operazioni societarie.
  • La sussistenza di circostanze personali rilevanti del singolo socio (es. ludopatia, appropriazione indebita, assenza di ruoli gestionali) può efficacemente contrastare la riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società.
  • La prova della riferibilità dei movimenti bancari ai fini dell'accertamento grava sull'Amministrazione finanziaria; le presunzioni legali (art. 32 DPR 600/73, art. 51 DPR 633/72) non possono supplire laddove manchi il nesso probatorio tra conto personale e operatività societaria.
  • Per la validità della notifica via servizio postale, quando l'atto non viene consegnato direttamente al destinatario, è indispensabile in sede di giudizio la produzione dell'avviso di ricevimento che attesti il deposito presso l'ufficio postale (CAD). In mancanza, la notifica è nulla.
  • Se l'Amministrazione intende contestare la regolarità della prova documentale fornita dal contribuente (es. dichiarazioni dell'addetto postale), il corretto rimedio formale per impugnare la veridicità del documento è la querela di falso; tuttavia la mancata produzione del CAD in giudizio rende comunque insufficiente la prova della notifica.
  • Prassi consigliata per il contribuente: documentare tempestivamente la separazione dei flussi finanziari (conto aziendale dedicato, scritture contabili, girate di incasso, prove di appropriazione indebita), acquisire certificazioni e atti di polizia giudiziaria se utili a dimostrare comportamenti illeciti di terzi.
  • Prassi consigliata per l'Amministrazione: prima di estendere indagini ai conti dei soci raccogliere e documentare elementi circostanziati di collegamento (corrispondenze tra movimenti e fatture/ricavi, deleghe operative, conti correnti aziendali usati per giroconti, riscontri esterni) e conservare le ricevute CAD per ogni notifica postale.

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