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Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 5131 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni - Tasse automobilistiche - Termini prescrizionali - Prescrizione dei crediti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale e la decorrenza/estinzione del credito per prescrizione. In particolare deduceva che non era stata fornita prova sufficiente della avvenuta notifica a mezzo posta, chiedendo quindi l'accertamento della prescrizione o l'invalidità dell'azione esecutiva

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento per dimostrare la notifica a mezzo posta: è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento (AR) quale prova del perfezionamento della notifica. Di conseguenza la contestazione del ricorrente relativa alla mancata prova di notifica è stata respinta e la pretesa dell'ente è considerata efficacemente notificata, con conseguente esclusione della prescrizione invocata dal contribuente quando il termine prescrizionale sia decorrente dalla data risultante dall'AR

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 58

    regola gli oneri probatori nel giudizio tributario; la sentenza interpreta che la prova della notifica può essere fornita con l'avviso di ricevimento senza obbligo di produrre la cartella completa

  • d.P.R. 602/1973, art. 26

    disciplina la notifica degli atti esecutivi (cartelle); la produzione dell'AR costituisce prova del perfezionamento della notifica ai sensi delle norme sulle notifiche

  • d.l. 953/1982, art. 5

    norme sulle procedure di riscossione coattiva: le formalità di notifica tramite posta e relativi effetti vengono considerate rispettate con adeguata prova documentale quale l'avviso di ricevimento

  • d.l. 2/1986, art. 3 e l. 60/1986

    rilevanti per le modifiche procedurali in materia di riscossione e notifiche; la giurisprudenza richiamata interpreta queste disposizioni nel senso che l'AR è idoneo a dimostrare la notifica e la decorrenza dei termini prescrizionali

Massime di principio

  • La prova della notifica a mezzo posta può essere efficacemente fornita dall'amministrazione mediante l'avviso di ricevimento firmato: non è necessario depositare sempre la copia integrale dell'atto notificato (es. cartella) se l'AR documenta il perfezionamento.
  • La decorrenza del termine prescrizionale per i crediti tributari è ancorata alla data di perfezionamento della notifica; se l'AR attesta tale data, la prescrizione va valutata da quella data.
  • Se il contribuente contesta la notifica, grava su di lui l'onere di dimostrare l'assenza o l'irregolarità della ricezione, salvo che l'amministrazione non produca l'AR o altra prova contraria.
  • In assenza di AR l'amministrazione può comunque provare la notifica con altra documentazione postale o di servizio (registrazioni, attestazioni dell'operatore postale), ma l'efficacia probatoria è più debole.
  • Per l'operatore pubblico è buona prassi conservare e produrre l'AR e la documentazione di spedizione per neutralizzare eccezioni di mancata notifica e prevenire questioni di prescrizione.
  • In sede contenziosa verificare sempre la corrispondenza tra soggetto, indirizzo e data risultanti dall'AR e i dati della cartella per escludere errori che possano rendere la notifica invalida.

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