Sentenza del 16/11/2022 n. 5130 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla prescrizione del credito dell'Amministrazione relativo a tasse automobilistiche. Il nucleo della questione è se il credito sia estinto per prescrizione oppure se la notifica dell'avviso di accertamento sia intervenuta entro i termini utili e quindi abbia interrotto la prescrizione. La normativa di riferimento stabilisce che la prescrizione avviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto adempiere al pagamento; la notifica dell'avviso di accertamento effettuata entro tale terminio interrompe la prescrizione.
La decisione
La Corte ha confermato che il termine prescrizionale per le tasse automobilistiche è il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e che la notifica dell'avviso di accertamento effettuata entro tale periodo interrompe la prescrizione. Di conseguenza l'avviso notificato dall'Amministrazione è efficace e il ricorso del contribuente volto a dichiarare la prescrizione è stato respinto. La sentenza richiama e si allinea a precedenti decisioni della Cassazione (es. Cass. 28659/2019; 28851/2019; 29696/2019; 29697/2019; 25852/20).
Norme richiamate
d.l. 953/82, art. 5
Stabilisce il termine prescrizionale specifico per alcune entrate locali; interpretato come fissazione del termine di prescrizione pari al decorso del terzo anno successivo a quello del pagamento dovuto per le tasse automobilistiche.
d.l. 2/86, art. 3
Norma integrativa/modificativa della disciplina delle entrate locali che conferma i termini e le modalità di efficacia degli atti impositivi; letta congiuntamente alla disciplina vigente per confermare l'effetto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento.
l. 60/86
Ha disposto ulteriori disposizioni in materia di tributi locali; interpretata in combinato disposto con le norme precedenti per definire il computo del termine prescrizionale e la rilevanza della notifica dell'avviso di accertamento quale causa di interruzione.
Massime di principio
- La prescrizione delle tasse automobilistiche si computa con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto (es.: tributo dovuto nell'anno X si prescrive alla fine del 3° anno successivo).
- La notifica dell'avviso di accertamento effettuata entro il termine prescrizionale interrompe la prescrizione e rende il credito dell'Amministrazione ancora esigibile.
- Per contestare la prescrizione il contribuente deve provare la scadenza del termine e l'assenza di atti interruttivi (es. notifiche) compiuti dall'Amministrazione entro quel periodo.
- In caso di contenzioso è fondamentale verificare con precisione la data in cui il tributo era dovuto, la data di notifica dell'atto impositivo e gli eventuali atti che possano aver interrotto la prescrizione.
- La giurisprudenza di legittimità è costante nel confermare che le regole speciali sulle entrate locali prevalgono nella determinazione del termine prescrizionale e sull'effetto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento.
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