Cassazione Penale, Sentenza n. 41150/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Novara che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 23.110,00 rinvenuti presso l'abitazione dell'indagato. Il ricorrente ha censurato la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e, in particolare, sull'assenza di un nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i delitti di corruzione contestati. Si è sostenuto che il denaro non fosse prezzo o profitto del reato, che potesse essere di provenienza lecita (risparmi e regali della figlia) e che le intercettazioni citate dal Tribunale non dimostrassero in modo univoco la destinazione corruttiva delle somme.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Novara per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in maniera apodittica la pertinenzialità delle somme al reato, conerrando che: a) il denaro non poteva essere qualificato come "prezzo" della corruzione se non era dimostrato che fosse stato promesso o consegnato al pubblico ufficiale; b) il denaro nella disponibilità del corruttore può essere sequestrato come prezzo solo se, nei limiti della tutela cautelare, risulti che fosse destinato o promesso al pubblico agente; c) anche l'ipotesi che le somme siano mezzi predisposti per commettere il reato richiede un nesso eziologico diretto e non meramente occasionale; d) le argomentazioni basate su generiche conversazioni telefoniche e sulla sproporzione della somma non sono sufficienti a dimostrare la specificità, stabilità e indissolubilità del rapporto tra denaro e illecito. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il giudice di merito rinviato a nuova motivazione conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo impeditivo quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. La Corte precisa che la pertinenzialità richiede un nesso non meramente occasionale ma connotato da specificità, stabilità e indissolubilità strumentale.
Norma sul sequestro probatorio: riguarda le cose che costituiscono corpo del reato, prezzo, prodotto o profitto. La Corte distingue la nozione di pertinenzialità ai fini dell'art. 321 c.p.p. da quella più restrittiva dell'art. 253 c.p.p.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento di un'ordinanza in sede di legittimità; la Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale di Novara ai sensi di questa norma.
Riferimento alla fattispecie di corruzione di pubblici ufficiali; la Corte valuta in relazione a tale fattispecie il ruolo del denaro sequestrato e i limiti della sua qualificazione come prezzo o mezzo.
Richiamato tra i reati contestati (concorso materiale o morale tra più soggetti); la sentenza si inserisce nel contesto dei reati di corruzione denunciatI.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di somme di denaro richiede la dimostrazione di un nesso di pertinenzialità non meramente occasionale: il rapporto con il reato deve avere carattere di specificità, stabilità e indissolubilità strumentale.
- Il denaro detenuto dal corruttore non può essere automaticamente qualificato come 'prezzo' della corruzione; il prezzo si identifica nel compenso dato o promesso al pubblico ufficiale e, pertanto, il sequestro come prezzo deve riguardare di regola il pubblico agente corrotto a meno che non sia dimostrato che le somme erano state promesse o destinate al patto corruttivo.
- Le ipotesi alternative (denaro quale mezzo predisposto per commettere il reato) richiedono un collegamento eziologico diretto tra le somme e il piano delittuoso, non semplici elementi indiziari generici quali sproporzione o conversazioni telefoniche non univoche.
- Il giudice che dispone o conferma un sequestro deve motivare in modo specifico e non apodittico, ricostruendo il nesso di pertinenzialità nei limiti del sindacato cautelare; motivazioni generiche possono determinare l'annullamento in sede di legittimità.
- Se il giudice di merito omette o formula una motivazione insufficiente, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame, invitando il giudice a uniformarsi ai principi di diritto richiamati.
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