Cassazione Civile, Ordinanza n. 17453/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo opponente)
La controversia
La controversia nasce da una prima sentenza che aveva accolto la domanda di usucapione proposta da un soggetto nei confronti di un Comune, dichiarando l'acquisto per usucapione di un terreno con annesso garage. Un terzo ha proposto opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., deducendo di avere sempre posseduto un piccolo manufatto insistente su parte dell'area oggetto della precedente decisione e chiedendo di vedersi riconosciuta la proprietà, per usucapione, del manufatto stesso e di una vicina striscia di terreno. In primo grado entrambe le domande, principale e riconvenzionale di rilascio, sono state rigettate. In appello, però, è stata dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo e accolta la riconvenzionale di rilascio. Nel ricorso per cassazione la parte opponente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 404 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto l'opposizione ammissibile solo in presenza di un titolo già accertato e incompatibile, mentre sarebbe sufficiente la deduzione di una situazione incompatibile con quella risultante dalla sentenza impugnata; (2) ulteriore violazione dell'art. 404 c.p.c. per avere escluso l'ammissibilità dell'opposizione perché l'usucapione non era ancora stata giudizialmente accertata; (3) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere la Corte d'appello qualificato erroneamente l'usucapione come acquisto a titolo derivativo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che l'opposizione di terzo ordinaria è esperibile quando l'opponente alleghi una situazione incompatibile con quella accertata dalla sentenza, anche se tale situazione non sia stata ancora accertata con altro titolo, e che ciò vale anche per chi assuma di avere usucapito il bene. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per l'esame nel merito dell'opposizione; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo, e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito le doglianze dell'opponente, compresa la reale sussistenza del possesso utile ad usucapione e l'effettiva riferibilità del bene controverso.
Norme richiamate
L'opposizione di terzo ordinaria è ammissibile quando l'opponente deduca una situazione giuridica incompatibile con quella accertata o costituita dalla sentenza impugnata, senza che sia necessario che tale situazione sia già stata accertata con un precedente titolo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
Il motivo che lo richiama è stato ritenuto assorbito; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla qualificazione dell'usucapione prospettata nel ricorso.
Richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. è ammissibile quando il terzo alleghi una posizione giuridica incompatibile con gli effetti della sentenza impugnata, anche se tale posizione non sia stata ancora oggetto di un previo accertamento giudiziale.
- Chi deduca di avere usucapito un bene attribuito ad altri può proporre opposizione di terzo ordinaria, poiché l'assenza di un titolo già accertato non esclude l'ammissibilità del rimedio; la verifica dei presupposti dell'usucapione appartiene al merito del giudizio di opposizione.
- Se il giudice di merito nega l'ammissibilità dell'opposizione di terzo sulla base di un requisito non richiesto dalla legge, la decisione deve essere cassata con rinvio per l'esame del merito della domanda.
- Quando l'accoglimento di uno o più motivi rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, queste ultime restano assorbite.
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