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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1118/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/03/2021 che aveva confermato la conversione in sequestro preventivo del sequestro probatorio di euro 40.050,00 disposto con decreto del 01/03/2021 in relazione ai reati contestati (artt. 110, 624 e 625 c.p.). Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento alla insufficiente verifica del fumus commissi delicti, alla mancata individualizzazione delle condotte a lui attribuite, al difetto dell'elemento soggettivo, all'assenza di adeguata valutazione del nesso tra la somma sequestrata e il profitto del reato (pertinenzialità e immediata derivazione), nonché carenze nella valutazione del periculum. In particolare rilevava il gap temporale tra il fatto (28/01/2019) e il rinvenimento della somma (25/01/2021) e la mancanza di approfondimenti sui documenti prodotti dalla difesa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte attengono a un vizio di motivazione (apprezzamento degli elementi di fatto e valutazione indiziaria) e non a una violazione di legge penal sostanziale o a un'erronea applicazione della norma in senso giuridico suscettibile di controllo in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze in materia di misure reali, richiamando che è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e che ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. le doglianze che riguardano la valutazione probatoria e la completezza della motivazione configurano nei fatti impugnazioni sul piano della motivazione non sindacabili se non in presenza di nullità della motivazione stessa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    norma richiamata come titolo del procedimento di riesame cui ha fatto seguito l'ordinanza impugnata; utilizzata solo in riferimento alla procedura seguita (riesame disposto ai sensi di art. 324)

  • art. 325 cod. proc. pen.

    stabilisce che il ricorso in cassazione avverso ordinanze in tema di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite come motivo di inammissibilità del ricorso

  • art. 321 cod. proc. pen.

    norma che disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari reali (fumus commissi delicti, periculum, pertinenzialità); il ricorrente denunciava errata applicazione ma la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero l'apprezzamento degli elementi fattuali e la motivazione, non la violazione di legge

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. c)

    disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione nullificanti); la Corte ha distinto tra erronea applicazione della legge (ammissibile) e contestazioni della motivazione/valutazione probatoria (che sono inammissibili se non raggiungono il livello di inesistenza o mera apparenza della motivazione)

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla sanzione di nullità per mancanza di motivazione; la Corte ne usa il principio per delimitare quando un vizio di motivazione può essere portato in cassazione

  • artt. 110, 624 e 625 cod. pen.

    norme del codice penale relative alle fattispecie sostanziali (concorso di persone nel reato, furto e circostanze connesse); sono l'oggetto dell'indagine e della misura cautelare reale disposta a fine di confisca

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze relative a misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge: le contestazioni riguardanti il mero apprezzamento probatorio o la valutazione delle indagini sono, di norma, inammissibili se non configurano una motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Quando si impugna un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca, è essenziale distinguere tra (a) errori di diritto (erronea interpretazione o applicazione di norme) e (b) critiche alla motivazione o alla valutazione indiziaria; solo la prima categoria è valutabile in sede di legittimità.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro di denaro connesso a reato è opportuno fornire, già in primo grado e in sede di riesame, elementi documentali e argomentazioni che dimostrino concretamente l'assenza di pertinenzialità (p.es. provenienza lecita, tempistica, movimenti bancari, documenti fiscali), perché le censure generiche sulla mancanza di argomentazione del giudice risultano spesso inammissibili in Cassazione.
  • La Corte di legittimità richiede che la motivazione delle ordinanze abbia almeno i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza: solo la sua totale assenza o la sua mera apparente esistenza può costituire motivo di annullamento per vizio formale.
  • In casi di inammissibilità manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato a contributi o sanzioni (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), per cui va valutata con attenzione la fondatezza giuridica della impugnazione prima di promuovere ricorso in Cassazione.

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