Cassazione Civile, Ordinanza n. 37477/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi ad alcune prestazioni rese in favore del resistente. Il debitore ha proposto opposizione e il tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione, riducendo l'importo dovuto. Il professionista ha quindi proposto appello principale; nel corso del giudizio di secondo grado lo studio associato originariamente indicato ha rinunciato a ogni pretesa, affermando che il credito apparteneva in realtà al professionista già parte del primo grado. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale per difetto di legittimazione dell'appellante, ritenendo che l'eccezione fosse rilevabile nonostante non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorso per cassazione censura tale decisione con quattro motivi; i primi due sono stati ritenuti fondati: il ricorrente deduceva di essere parte del giudizio di primo grado e quindi legittimato ad impugnare; inoltre contestava la qualificazione della dichiarazione resa dal difensore dello studio associato come cessione del credito, sostenendo che fosse invece riconoscimento dell'originaria spettanza del credito in suo favore. In subordine, si deduceva che, anche a volerla considerare cessione, la prova della legittimazione risultava comunque sufficiente, essendo il cessionario tenuto a dimostrare soltanto il negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse già parte del giudizio di primo grado e dunque legittimato all'appello; ha inoltre giudicato erronea la lettura della dichiarazione resa in udienza, che non esprimeva una cessione del credito ma il riconoscimento della sua originaria appartenenza al professionista. In ogni caso, anche sotto il diverso angolo visuale della cessione del credito, la prova della titolarità/legittimazione è stata ritenuta sufficiente secondo il principio per cui il debitore ceduto può contestare solo l'esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione, non la sua causa.
Norme richiamate
procedura di definizione camerale
richiamato per la proposta del relatore di accoglimento dei primi due motivi con assorbimento degli altri.
evocato indirettamente nel ragionamento sulla prova della legittimazione/titolarità del credito e sulla prova del negozio di cessione.
Massime di principio
- Chi è già parte del giudizio di primo grado ha, di regola, legittimazione e interesse a impugnare la decisione che lo riguarda, salvo specifiche ragioni ostative non desumibili da mere incertezze sulla titolarità del credito.
- La dichiarazione resa in udienza o nel processo deve essere interpretata secondo il suo significato effettivo e complessivo: se dal contenuto verbale emerge il riconoscimento dell'originaria spettanza del credito a un soggetto, non può essere automaticamente qualificata come cessione del credito.
- In tema di cessione del credito, il cessionario che agisce verso il debitore ceduto deve provare il negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi; il debitore ceduto non può ingerirsi nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma può controllare solo l'esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione.
- L'eventuale sopravvenienza di un atto che chiarisca la titolarità del credito può rilevare ai fini della legittimazione all'impugnazione quando non introduca un mutamento sostanziale del soggetto titolare, ma confermi una titolarità già riferibile alla parte presente in causa.
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