Cassazione Penale, Ordinanza n. 19010/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze aspecifiche e manifestamente infondate. Ha osservato che la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito la vicenda e motivato in modo adeguato sulla condotta minacciosa finalizzata a ostacolare il capotreno, sulla credibilità della persona offesa e sulla dosimetria della pena. All'inammissibilità del ricorso sono seguite le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che la vicenda riguardava una condotta minacciosa tenuta a bordo di un treno nei confronti del capotreno che aveva scoperto l'imputato privo di titolo di viaggio; secondo la decisione di merito, tale condotta era finalizzata a ostacolare l'attività del capotreno. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la credibilità della persona offesa/teste, oltre al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano aspecifiche e manifestamente infondate, perché la sentenza impugnata, in doppia conforme con il primo grado, aveva motivato in modo congruo sia sulla sussunzione del fatto nell'art. 337 c.p., sia sulla credibilità del capotreno, sia sulla pena, con esclusione della recidiva reiterata, concessione del minimo edittale e prevalenza delle attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali specifici dell'imputato.
Norme richiamate
La condotta minacciosa dell'imputato, posta in essere per ostacolare l'attività del capotreno che lo aveva scoperto senza titolo di viaggio, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre in modo generico una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando vi sia doppia conforme, la motivazione di appello che richiami in modo congruo la decisione di primo grado può essere sufficiente a sorreggere la condanna, se dà conto della ricostruzione del fatto e della valutazione della credibilità dei testimoni.
- Ai fini dell'art. 337 c.p. è sufficiente una condotta minacciosa diretta a impedire o ostacolare l'attività del pubblico ufficiale, anche se posta in essere nel contesto di un controllo o accertamento sul regolare svolgimento del servizio.
- La presenza di precedenti penali specifici e la gravità concreta del fatto possono legittimare una valutazione di maggiore pericolosità sociale e incidere sulla determinazione della pena, purché la motivazione dia conto del bilanciamento con le attenuanti riconosciute.
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