Cassazione Penale, Sentenza n. 27374/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per tentata rapina aggravata e lesioni (Volpi: 2 anni e 2 mesi di reclusione e euro 600,00 di multa; Fossati: 1 anno e 8 mesi e euro 380,00 di multa). Volpi ha denunciato vizio di motivazione relativo alla valutazione delle prove: il filmato di videosorveglianza sarebbe parziale e non vi sarebbero ammissioni tali da integrare responsabilità; ha chiesto il riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e una riduzione di pena. Fossati ha denunciato che i giudici non hanno visionato direttamente il filmato che, a suo avviso, scagionerebbe la sua partecipazione (anzi lo mostrerebbe nel ruolo di chi cerca di impedire l'azione), ha contestato la sussistenza del concorso nel reato, il diniego della non menzione e ha sollevato profili costituzionali per la mancata indicazione della trattazione camerale nel decreto di citazione per l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza di merito abbia fondato la responsabilità soprattutto sulle dichiarazioni concordi delle persone offese, integrate da elementi parziali del sistema di videosorveglianza, e non su ammissioni pienamente confessorie o sulla visione integrale dei filmati. Sul punto relativo alla mancata visione diretta del filmato, la Corte ha chiarito che non esiste obbligo assoluto di visione se il giudice dispone di una piattaforma probatoria complessiva e in assenza di specifiche contestazioni difensive; la mancata allegazione da parte della difesa dei fotogrammi da essa richiamati ha aggravato la genericità del ricorso. Quanto alla non menzione, il rigetto è stato ritenuto compatibile con il potere discrezionale del giudice di merito. La doglianza costituzionale è stata dichiarata inammissibile in questa sede, dovendosi sollevare questione di legittimità costituzionale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e sono state disposte le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 3 n. 1 (rapina: circostanze aggravanti)
La norma è stata richiamata come riferimento alle aggravanti contestate; la Corte ha valutato il ruolo dei fatti e delle aggravanti nel confronto con le attenuanti generiche
Richiamato in relazione alle lesioni, come norma di riferimento per la fattispecie di reato contestata
Riferito all'istituto della non menzione: la Corte ha ricordato che la concessione è rimessa al giudice di merito e funziona con il criterio dell'emenda
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di motivare le ragioni per la mancata concessione della non menzione sulla base degli elementi previsti dall'art. 133
art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen.
Menzionato dalla difesa in relazione al rito abbreviato e alle formalità processuali; la Corte ha ricordato i limiti dell'abbreviato e la possibilità per il giudice di decidere in base agli atti disponibili
Invocato in relazione all'obbligo di acquisizione e valutazione delle prove documentali; la Corte ha stabilito che non v'è obbligo assoluto di visione diretta del filmato se la piattaforma probatoria complessiva è sufficiente e non vi sono specifiche contestazioni
Norma richiamata per le statuizioni consequenziali alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
Richiamati nel passaggio che riguarda l'omesso avvertimento sulla celebrazione camerale: la Corte ha confermato che la mancata indicazione non costituisce di per sé causa di nullità nell'ambito della disciplina emergenziale richiamata
art. 24 Cost.
La doglianza costituzionale è stata ritenuta inammissibile in sede di cassazione; eventuali violazioni costituzionali devono essere proposte con questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- La Corte può ritenere decisivi, ai fini della condanna, i racconti delle persone offese se risultano concordi e integrati da riscontri, anche parziali, del sistema di videosorveglianza; l'assenza di riprese integrali non esclude di per sé la credibilità della prova testimoniale
- La mancata diretta visione di materiale video da parte del giudice di merito non costituisce automaticamente vizio se la decisione è basata su una piattaforma probatoria complessiva e non sono state sollevate contestazioni difensive specifiche che rendano necessario acquisire il filmato
- Per far valere un 'travisamento della prova' è necessario prospettare con precisione la decisività dell'elemento omesso o frainteso e dimostrare come ciò avrebbe disarticolato il ragionamento probatorio; argomentazioni generiche o non documentate sono inammissibili
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione della non menzione sono valutazioni discrezionali del giudice di merito; la loro mancata concessione è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge
- Le questioni di violazione di norme costituzionali non sono deducibili autonomamente in sede di ricorso per cassazione e, se rilevanti, devono essere devolute alla Corte Costituzionale mediante questione di legittimità
- Nel rito abbreviato il giudice decide allo stato degli atti: la difesa che contende la valutazione di un determinato materiale probatorio deve esplicitare e documentare la specifica rilevanza per ottenere che il materiale sia direttamente valutato o acquisito
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