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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08862/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla revoca, da parte della Regione Umbria, di un contributo di euro 52.165,00 concesso nell'ambito del bando PIA 2007, per asserite irregolarità nell'impiego delle somme. La società originaria beneficiaria aveva agito per ottenere la disapplicazione della determinazione dirigenziale di revoca; il Tribunale le aveva dato ragione, ma la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione regionale, ritenendo violata la lex specialis del bando perché i beni acquistati non erano nuovi di fabbrica, risultavano usati e sovrafatturati, con ricarichi anomali, e vi era un collegamento tra le società coinvolte, indice di operazioni dirette ad aggirare i vincoli del finanziamento. La società cessionaria dei rami d'azienda della beneficiaria originaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione delle norme del bando PIA 2007 e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che il bando richiedesse solo l'idoneità produttiva dei beni e non la loro novità assoluta, che la sostituzione fosse una variazione non sostanziale e che la Corte d'appello avesse dato rilievo a prove e circostanze estranee al thema decidendum; inoltre lamentava l'omesso esame della richiesta di limitare la restituzione al costo dei soli beni sostituiti; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di entrambi i gradi di merito. La Regione, nel controricorso, ha eccepito anche la nullità della cessione d'azienda e il difetto di legittimazione della ricorrente, ma tale eccezione è stata ritenuta inammissibile perché nuova e priva di specificità, richiedendo accertamenti fattuali non dedotti in modo adeguato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'eccezione della Regione sulla pretesa nullità della cessione d'azienda e sul correlato difetto di legittimazione attiva della ricorrente, perché fondata su una ricostruzione fattuale non adeguatamente emersa dagli atti e non supportata da specifiche allegazioni nei gradi di merito. Ha poi ritenuto che entrambi i motivi del ricorso, pur formalmente qualificati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, senza indicare specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate. Di conseguenza ha confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione ad impugnare del successore a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 2558 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per fondare la successione nei rapporti attivi e passivi connessi al ramo d'azienda ceduto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la censura deve indicare specifiche violazioni di norme di diritto e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di dedotta ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte rileva che il motivo censurava in sostanza l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza era sostanzialmente meramente fattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte non accoglie la censura perché anch'essa si risolveva in un dissenso sul merito della decisione.

  • art. 17, comma 6, bando PIA 2007

    prevede il recupero delle somme indebitamente percepite in caso di accertata mancanza dei requisiti di ammissibilità delle spese dopo l'erogazione.

  • art. 6, lett. o), bando PIA 2007

    la Corte d'appello l'ha interpretato come prescrizione che imponeva l'acquisto di beni nuovi di fabbrica; tale lettura è stata contestata, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 5, lett. A), bando PIA 2007

    richiamato in relazione alla soglia minima di investimento richiesta per il finanziamento.

  • art. 11, bando PIA 2007

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sostituzione dei beni costituiva variazione non sostanziale soggetta a mera comunicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dalla Regione a sostegno della dedotta rilevabilità officiosa della nullità del contratto di cessione.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dalla Regione per sostenere la nullità per causa illecita del contratto di cessione del ramo d'azienda.

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dalla Regione per dedurre la frode alla legge nella cessione del ramo d'azienda.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione della nullità di un contratto per la prima volta richiede specifiche allegazioni circa l'emersione del fatto dagli atti del giudizio di merito; in mancanza, l'eccezione è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve individuare precise affermazioni in diritto della sentenza impugnata e il loro contrasto con la norma invocata.
  • Le doglianze formalmente prospettate come violazioni di legge sono inammissibili quando, in realtà, investono soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico è fondato sulla violazione della lex specialis del bando e sull'uso di beni non conformi ai requisiti richiesti, il giudice di merito può valorizzare gli accertamenti istruttori svolti dagli organi di controllo e la documentazione acquisita ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccollo ed espromissioneMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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