Cassazione Penale, Sentenza n. 32857/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato per il reato riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la decisione del Tribunale. Con due motivi connessi ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado e di quella d'appello per violazione degli artt. 143 e 546 c.p.p., poiché tali atti non erano stati tradotti in una lingua conosciuta dall'imputato, persona alloglotta. La Corte territoriale aveva respinto la censura ritenendo che l'omessa traduzione non determinasse di per sé un vizio rilevante, in assenza della deduzione di un pregiudizio concreto e attuale, e considerando sufficiente la proposizione dell'impugnazione da parte del difensore. La Corte di cassazione ha ritenuto erronea tale impostazione alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'omessa traduzione della sentenza all'imputato che non comprende l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio e che il pregiudizio alle prerogative difensive è in re ipsa, senza necessità di una specifica allegazione di danno concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio sia la sentenza della Corte di appello sia la sentenza-documento del Tribunale di Venezia del 10 giugno 2024. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale nella fase successiva alla deliberazione, affinché provveda alla traduzione della sentenza. La nullità riguarda la sentenza-documento e non la decisione in sé: nei confronti dell'imputato alloglotto, una motivazione non tradotta è equiparabile a una motivazione mancante e viola il diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna era stata pronunciata per il reato riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; la decisione non esamina nel merito la configurabilità del reato.
Impone la tutela dell'assistenza linguistica dell'imputato che non comprende la lingua italiana, estesa alla traduzione delle sentenze fino alla decisione definitiva.
La sentenza-documento deve essere resa comprensibile all'imputato alloglotto mediante traduzione; la mancata traduzione della motivazione è equiparata, nei suoi confronti, a una motivazione mancante.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omessa traduzione della sentenza all'imputato che non comprende l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio.
art. 24 Cost.
La mancata traduzione della sentenza lede il diritto di difesa dell'imputato alloglotto.
Massime di principio
- L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
- L'obbligo di traduzione delle sentenze si estende anche alla decisione d'appello, poiché il diritto all'assistenza linguistica opera fino alla decisione definitiva del procedimento.
- In caso di mancata traduzione della sentenza, l'imputato non è tenuto ad allegare uno specifico pregiudizio concreto e attuale: l'impossibilità di esaminare direttamente l'atto nella lingua comprensibile determina un pregiudizio alle prerogative difensive in re ipsa.
- La proposizione dell'impugnazione da parte del difensore non rende di per sé irrilevante l'omessa traduzione della sentenza e non sostituisce il diritto dell'imputato all'assistenza linguistica.
- La nullità derivante dall'omessa traduzione investe la sentenza-documento e non la deliberazione in sé; la sentenza non tradotta è equiparabile, nei confronti dell'imputato alloglotto, a una motivazione mancante.
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