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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto di omologa di un concordato preventivo di altra società, deducendo che, nel piano di continuità diretta della debitrice, fosse stata prevista la sottoscrizione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da parte di un nuovo soggetto finanziatore. Secondo la ricorrente, tale operazione avrebbe dovuto essere assoggettata alla disciplina delle offerte concorrenti prevista dall'art. 163-bis l. fall., perché sostanzialmente assimilabile alla cessione dell'azienda o del compendio aziendale; la mancata apertura di una procedura competitiva le avrebbe inoltre cagionato un credito risarcitorio, già azionato in separato giudizio. La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della norma alle ipotesi di aumento di capitale funzionale alla continuità diretta e aveva ritenuto corretta l'omologa. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi avverso tale decreto, ma nel corso del giudizio è intervenuta la chiusura della fase esecutiva del concordato per avvenuto riparto finale, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che, nelle more del giudizio, la procedura di concordato preventivo era stata dichiarata chiusa per avvenuto riparto finale in adempimento della proposta e del piano. Da tale sopravvenienza ha tratto il venir meno dell'interesse della ricorrente a coltivare il ricorso, poiché l'eventuale cassazione del decreto di omologa avrebbe riguardato una procedura ormai venuta meno. Il rilievo è stato ritenuto assorbente, con conseguente mancato esame dei motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la sopravvenuta carenza di interesse non rientra nell'inammissibilità originaria cui la norma sanzionatoria si riferisce.

Norme richiamate

  • art. 163-bis l. fall.

    la Corte d'appello aveva escluso che si applichi al concordato con continuità diretta in cui il piano preveda l'ingresso di nuovi soci tramite aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, non essendo tale operazione assimilabile alla cessione di azienda o di ramo d'azienda; la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

    utilizzato per disporre l'integrale compensazione delle spese per assoluta novità della questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non è dovuto in caso di sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse, poiché la norma mira a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta.

Massime di principio

  • L'interesse all'impugnazione deve sussistere fino alla decisione di legittimità: se, nelle more del giudizio, la situazione processuale o sostanziale rende inutile l'annullamento richiesto, il ricorso diviene improcedibile/inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il provvedimento impugnato attiene a una procedura concorsuale già chiusa e definitivamente esaurita, l'eventuale cassazione non può più produrre un risultato pratico favorevole al ricorrente.
  • La disciplina delle offerte concorrenti nel concordato preventivo non può essere automaticamente estesa, in via analogica, a operazioni di aumento di capitale funzionali alla continuità diretta se il trasferimento non riguarda beni o rami d'azienda.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone un'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non opera quando l'inammissibilità derivi da una causa sopravvenuta, come il venir meno dell'interesse a ricorrere.
  • La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dalla novità della questione trattata e dall'esito processuale fondato su una sopravvenienza che assorbe ogni esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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