Cassazione Penale, Ordinanza n. 35535/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di assise d’appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Palermo il 29 aprile 2025, alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione, per i delitti continuati di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di una persona minore di dieci anni, lesioni personali volontarie e invasione di edificio. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza, contestando la collocazione temporale e la reiterazione dei fatti, le modalità delle condotte e la valutazione delle dichiarazioni, anche in relazione al deficit cognitivo della persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione: le conformi decisioni di merito hanno ricavato la responsabilità da un insieme di elementi indiziari e dichiarativi, valutati prima singolarmente e poi nel loro complesso, senza manifesta illogicità o contraddittorietà. Sono state considerate, tra l’altro, le dichiarazioni della persona offesa in audizione protetta e quelle della madre, dell’operatrice della comunità e delle assistenti sociali. È inammissibile anche il motivo sulla pena: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la gravità dei fatti, l’assenza di elementi positivi e i precedenti penali; la Corte ha ritenuto adeguatamente giustificata anche la mancata riduzione della pena, tenuto conto del trattamento sanzionatorio e della recidiva. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Nessuna somma è stata liquidata alla parte civile, poiché la sua memoria non ha fornito un utile contributo alla decisione.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi positivi; dopo la riforma richiamata, la sola incensuratezza non è sufficiente per concederle.
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in questo caso, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Questa Corte ritiene infatti che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, (solo) nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
Nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese soltanto se la memoria svolge un’effettiva attività di contrasto a tutela dei suoi interessi risarcitori e apporta un contributo utile alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il sindacato sulla motivazione riguarda il percorso logico-argomentativo della decisione e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o dei singoli elementi di prova.
- In presenza di una doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado possono essere esaminate congiuntamente ai fini della verifica di ammissibilità delle censure sulla ricostruzione dei fatti; la doglianza deve individuare un vizio della motivazione e non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove.
- La valutazione della prova indiziaria si articola nell’esame della gravità e precisione di ciascun indizio e, successivamente, nella valutazione complessiva della concordanza e della convergenza degli elementi.
- Il giudice può utilizzare fatti notori e massime di comune esperienza come ausilio nella valutazione degli indizi, purché si tratti di inferenze fondate sull’id quod plerumque accidit e non di mere congetture.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo e, alla luce della riforma dell’art. 62-bis c.p. richiamata dalla decisione, il solo stato di incensuratezza non basta a giustificarne la concessione.
- Nel rito camerale non partecipato in cassazione, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se la memoria scritta contrasta effettivamente l’impugnazione a tutela degli interessi risarcitori e offre un contributo utile alla decisione.
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