Cassazione Civile, Sentenza n. 6080/2021 del 04/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato il rigetto dell'opposizione promossa dalla ENPAIA avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalle lavoratrici per il pagamento del TFR. ENPAIA ha dedotto undici motivi lamentando, tra l'altro, omissione di esame di atti e fatti decisivi (dichiarazione INAIL, relazione e fatture del commissario liquidatore, prova testimoniale), errata qualificazione della natura agricola della cooperativa (contestando la valutazione basata sull'art. 2135 c.c. anziché sul d.lgs. n.228/2001), mancato esame della qualifica impiegatizia delle lavoratrici e la tesi che l'ENPAIA debba corrispondere il TFR solo nella misura effettivamente finanziata dai contributi versati dal datore di lavoro (ossia decurtando i versamenti mancanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ENPAIA. Ha dichiarato inammissibili numerosi motivi (per contraddittorietà nelle censure o perché attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità), richiamando i limiti dell'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. sull'omesso esame della quaestio facti e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Quanto al profilo sostanziale relativo all'obbligo di ENPAIA, la Corte ha confermato che l'ente previdenziale, per la disciplina storica e regolamentare citata, liquida il TFR ai lavoratori nella misura integrale anche se il datore di lavoro è moroso nei versamenti degli accantonamenti; l'ENPAIA assume il ruolo di garante/erogatore e conserva il diritto di rivalsa e l'azione di recupero nei confronti del datore di lavoro. In conclusione il ricorso è rigettato, ENPAIA condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Limita la censura per omesso esame ai soli fatti storici principali o secondari rilevabili dagli atti o dalla sentenza e che siano decisivi; non consente di trasformare contestazioni di valutazione delle prove in omesso esame di fatto.
Richiamato nella critica di nullità per presunta violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate.
Norma richiamata in relazione alla definizione di imprenditore agricolo; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della natura agricola della cooperativa sulla base della documentazione prodotta.
d.lgs. n.228/2001, art. 1, comma 2
Norma che consente attività connesse all'impresa agricola (es. attività turistiche di supporto); la Corte ha ritenuto che non fosse provata la sussistenza di attività concorrenti o una diversa applicazione del criterio normativo rispetto a quanto accertato dal giudice di merito.
legge n.1655/1962, art. 2
"il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro"
Stabilisce l'obbligo contributivo a carico esclusivo del datore di lavoro per il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto, confermando la posizione della normativa storica cui si è richiamata la Corte.
legge n.1655/1962, art. 7
"L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa ... anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso ... l'Ente liquida all'assicurato ... gli importi accantonati ... maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro"
La norma autorizza l'Ente a corrispondere le prestazioni dovute anche in presenza di morosità datoriale, comprendendo nei conteggi anche i contributi dovuti e non versati, e legittima l'ente a esperire successiva azione di rivalsa verso il datore di lavoro.
Disciplina la trasformazione degli enti previdenziali; la Corte richiama la vicenda della privatizzazione formale dell'ENPAIA e la conservazione della funzione pubblicistica nell'erogazione delle prestazioni.
Riferimento alla disciplina della delega di pagamento: la Cassa delegata non può opporre ai lavoratori eccezioni fondate sul rapporto di provvista con il datore di lavoro delegante.
Richiamati con riferimento alla nozione di delegazione di pagamento: il diritto dei lavoratori integra una delegazione che legittima l'ente a pagare e poi a rivalersi sul datore di lavoro.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 8053/2014
Giurisprudenza di riferimento che ha chiarito i limiti della denuncia di omesso esame di una "quaestio facti" dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., utilizzata dalla Corte per motivare l'inammissibilità di molte censure.
Massime di principio
- Un ente previdenziale che, per legge o regolamento, eroga il TFR in favore dei lavoratori non può generalmente ridurre la prestazione a causa della morosità del datore di lavoro: l'ente paga integralmente e poi esercita il diritto di rivalsa verso il datore moroso.
- Le censure in Cassazione per "omesso esame" sono ammesse solo se riguardano fatti storici, individuabili nei documenti o nella sentenza, e decisivi per l'esito: non sono strumento valido per criticare la valutazione delle prove spettante al giudice di merito.
- Per contestare la natura 'agricola' di un'impresa è necessario proporre e documentare elementi concreti e decisivi che dimostrino l'assenza dell'attività agricola o la prevalenza di attività estranee; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- La qualifica del lavoratore (impiegato vs operaio) si determina sulla base delle mansioni effettivamente svolte e delle prove documentali e testimoniali: contestazioni generiche sulla modalità di pagamento (a ore vs mensile) o sulla presenza di attrezzature non prevalgono se il complesso probatorio indica la qualità impiegatizia.
- Se si intende sostenere che l'ente previdenziale deve detrarre dal TFR somme non versate dal datore, occorre muovere la questione nei gradi di merito con prove precise e far valere il profilo giuridico che colleghi la prescrizione dei crediti contributivi all'eventuale riduzione della prestazione, posto che la giurisprudenza tendenzialmente nega tale automatismo.
- In sede di gravame e ricorso per cassazione è fondamentale definire in modo non contraddittorio i motivi di censura e indicare con chiarezza quali fatti, se non esaminati, avrebbero determinato un esito diverso, per non incorrere in inammissibilità per contraddittorietà o per improcedibilità del vizio dedotto.
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