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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6076/2021 del 04/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro forniti dall'azienda e per il tragitto interno dal varco agli spogliatoi e ai reparti, sostenendo l'obbligo di effettuare tali operazioni in azienda e sottolineando verifiche/controlli aziendali. In appello l'azienda aveva ottenuto che la prassi e un verbale aziendale del 15/7/2011 consentivano la timbratura dopo la vestizione e prima dell'uscita dopo la svestizione, e la Corte d'appello aveva ritenuto che quel verbale fosse una ricognizione di prassi già esistente. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di specificità dell'appello e violazione di norme sostanziali e procedurali (anche sulla qualificazione del verbale del 15/7/2011 e sul carattere retributivo del tempo di vestizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo (sulla specificità dell'appello) è stato giudicato infondato alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 342 e 434 c.p.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetti di chiarezza e specificità (plurime questioni aggregate senza separazione), nonché perché la valutazione di merito sull'interpretazione del verbale aziendale e sulla sufficienza delle allegazioni spettava al giudice del merito e non era sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 342 e 434 cod. proc. civ.

    Richiedono che l'impugnazione indichi chiaramente le questioni e le doglianze con parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non è necessaria forma eccessivamente formalistica ma occorre chiarezza e specificità.

  • art. 348 bis cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto dei requisiti di impugnazione d'appello; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti applicando la giurisprudenza recente.

  • art. 10 R.D. n. 1955/1923

    Richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi connessi alla prestazione lavorativa; la Corte non ha ritenuto provata una violazione tale da qualificare il tempo di vestizione come lavoro retribuibile.

  • art. 6 R.D.L. n. 692/1923

    Citato nella catena normativa evocata dai ricorrenti ma senza che la Corte ravvisasse una applicazione che mutasse l'esito della valutazione di merito.

  • art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato in relazione alla nozione di tempo di lavoro; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che, alla luce della prassi aziendale e dell'accordo, non fosse dimostrato che il tempo di vestizione fosse lavoro effettivo retribuibile.

  • art. 12 Preleggi

    Evocato dai ricorrenti in ordine alla interpretazione delle norme, senza incidenza decisiva nella decisione di legittimità.

  • artt. 2094 e 2099 cod. civ.

    Riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro e alla retribuzione; la Corte ha ritenuto che la prova dell'obbligo di vestizione in azienda non fosse posta in modo idoneo a mutare la qualificazione del tempo.

  • artt. 30 e 31 CCNL

    Richiamati come fonti collettive rilevanti; la Corte ha enfatizzato la rilevanza della prassi e dell'accordo aziendale rispetto alle pretese retributive.

  • artt. 112 ss., art. 115, art. 2697 cod. proc. civ./cod. civ.

    Richiamati in relazione a onere della prova e limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha ribadito che la valutazione sulla sufficienza delle allegazioni spetta al giudice di merito se motivata.

  • artt. 1362 ss. e 1418 cod. civ.

    Richiamati dai ricorrenti per l'interpretazione contrattuale; la Corte ha ricordato che l'interpretazione degli accordi aziendali è di regola devoluta al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione salvo specifici vizi.

  • art. 36 Cost.

    Invocato sul diritto alla retribuzione equa; la Corte non ha ritenuto che la situazione di fatto e la prova offerte giustificassero la declaratoria di lavoro retribuito per i tempi di vestizione.

Massime di principio

  • Il tempo di vestizione/svestizione è retribuibile solo se il lavoratore è obbligato a effettuare tali operazioni in azienda e tale obbligo, con le relative modalità, è provato in modo chiaro (regole aziendali, controlli, ordini, accordi che impongono la vestizione in azienda).
  • La prassi aziendale e gli accordi collettivi/aziendali (anche verbali o verbali sindacali) possono essere decisivi: un accordo che ricostruisce una prassi puo' legittimamente incidere sulla qualificazione del tempo quale lavorativo o meno, salvo che l'accordo stesso non violi norme inderogabili.
  • La valutazione dei fatti e l'interpretazione degli accordi aziendali spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi motivazionali o per violazione di canoni ermeneutici espressamente indicati.
  • In sede di cassazione è necessario formare motivi chiari e specifici: non è ammesso presentare un fascio di norme senza indicare i punti precisi della decisione impugnata e il ragionamento giuridico ritenuto errato.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di un obbligo di cambiare abiti in azienda e di controlli connessi grava sul lavoratore che deduce il diritto alla retribuzione per quel tempo; le allegazioni vanno specifiche e gravare il giudice di merito di motivazione in caso di rigetto.
  • Quando una questione è suscettibile di più interpretazioni ragionevoli, la scelta del giudice di merito resta valida a meno che non sia manifestamente contraddittoria o priva di motivazione.

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