Cassazione Civile, Sentenza n. 6076/2021 del 04/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro forniti dall'azienda e per il tragitto interno dal varco agli spogliatoi e ai reparti, sostenendo l'obbligo di effettuare tali operazioni in azienda e sottolineando verifiche/controlli aziendali. In appello l'azienda aveva ottenuto che la prassi e un verbale aziendale del 15/7/2011 consentivano la timbratura dopo la vestizione e prima dell'uscita dopo la svestizione, e la Corte d'appello aveva ritenuto che quel verbale fosse una ricognizione di prassi già esistente. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di specificità dell'appello e violazione di norme sostanziali e procedurali (anche sulla qualificazione del verbale del 15/7/2011 e sul carattere retributivo del tempo di vestizione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo (sulla specificità dell'appello) è stato giudicato infondato alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 342 e 434 c.p.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetti di chiarezza e specificità (plurime questioni aggregate senza separazione), nonché perché la valutazione di merito sull'interpretazione del verbale aziendale e sulla sufficienza delle allegazioni spettava al giudice del merito e non era sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio.
Norme richiamate
artt. 342 e 434 cod. proc. civ.
Richiedono che l'impugnazione indichi chiaramente le questioni e le doglianze con parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non è necessaria forma eccessivamente formalistica ma occorre chiarezza e specificità.
art. 348 bis cod. proc. civ.
Richiamato nel contesto dei requisiti di impugnazione d'appello; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti applicando la giurisprudenza recente.
art. 10 R.D. n. 1955/1923
Richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi connessi alla prestazione lavorativa; la Corte non ha ritenuto provata una violazione tale da qualificare il tempo di vestizione come lavoro retribuibile.
art. 6 R.D.L. n. 692/1923
Citato nella catena normativa evocata dai ricorrenti ma senza che la Corte ravvisasse una applicazione che mutasse l'esito della valutazione di merito.
art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 66/2003
Richiamato in relazione alla nozione di tempo di lavoro; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che, alla luce della prassi aziendale e dell'accordo, non fosse dimostrato che il tempo di vestizione fosse lavoro effettivo retribuibile.
art. 12 Preleggi
Evocato dai ricorrenti in ordine alla interpretazione delle norme, senza incidenza decisiva nella decisione di legittimità.
artt. 2094 e 2099 cod. civ.
Riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro e alla retribuzione; la Corte ha ritenuto che la prova dell'obbligo di vestizione in azienda non fosse posta in modo idoneo a mutare la qualificazione del tempo.
artt. 30 e 31 CCNL
Richiamati come fonti collettive rilevanti; la Corte ha enfatizzato la rilevanza della prassi e dell'accordo aziendale rispetto alle pretese retributive.
artt. 112 ss., art. 115, art. 2697 cod. proc. civ./cod. civ.
Richiamati in relazione a onere della prova e limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha ribadito che la valutazione sulla sufficienza delle allegazioni spetta al giudice di merito se motivata.
artt. 1362 ss. e 1418 cod. civ.
Richiamati dai ricorrenti per l'interpretazione contrattuale; la Corte ha ricordato che l'interpretazione degli accordi aziendali è di regola devoluta al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione salvo specifici vizi.
art. 36 Cost.
Invocato sul diritto alla retribuzione equa; la Corte non ha ritenuto che la situazione di fatto e la prova offerte giustificassero la declaratoria di lavoro retribuito per i tempi di vestizione.
Massime di principio
- Il tempo di vestizione/svestizione è retribuibile solo se il lavoratore è obbligato a effettuare tali operazioni in azienda e tale obbligo, con le relative modalità, è provato in modo chiaro (regole aziendali, controlli, ordini, accordi che impongono la vestizione in azienda).
- La prassi aziendale e gli accordi collettivi/aziendali (anche verbali o verbali sindacali) possono essere decisivi: un accordo che ricostruisce una prassi puo' legittimamente incidere sulla qualificazione del tempo quale lavorativo o meno, salvo che l'accordo stesso non violi norme inderogabili.
- La valutazione dei fatti e l'interpretazione degli accordi aziendali spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi motivazionali o per violazione di canoni ermeneutici espressamente indicati.
- In sede di cassazione è necessario formare motivi chiari e specifici: non è ammesso presentare un fascio di norme senza indicare i punti precisi della decisione impugnata e il ragionamento giuridico ritenuto errato.
- L'onere della prova circa l'esistenza di un obbligo di cambiare abiti in azienda e di controlli connessi grava sul lavoratore che deduce il diritto alla retribuzione per quel tempo; le allegazioni vanno specifiche e gravare il giudice di merito di motivazione in caso di rigetto.
- Quando una questione è suscettibile di più interpretazioni ragionevoli, la scelta del giudice di merito resta valida a meno che non sia manifestamente contraddittoria o priva di motivazione.
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