Cassazione Civile, Sentenza n. 6083/2021 del 04/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) intimatogli il 25/9/2014, deducendone l'inesistenza, la mancata indicazione dei motivi e la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare. L'azienda aveva giustificato il recesso con calo di commesse, crisi di mercato e riduzione della produttività risultante dai bilanci, nonché riduzione delle ore lavorate. In primo grado e in appello i giudici hanno ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo ma hanno accertato violazioni dei criteri di correttezza nella selezione del lavoratore licenziato, riconoscendo un'indennità al lavoratore (20 mensilità). In Cassazione l'impugnazione contestava sia la valutazione di merito dei dati economici/contabili che l'interpretazione della norma sulla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (che censurava valutazioni di fatto compiute dalla Corte d'appello sui bilanci, perdite previsionali e fluttuazioni di fatturato) e ha rigettato il secondo motivo nel merito. La Corte ha confermato il principio secondo cui la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 7 (come modificato dalla L. 92/2012), va intesa in senso restrittivo come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso; non è sufficiente una prova semplicemente insufficiente o elementi opinabili/contraddittori (es. uso di straordinario, assunzioni temporanee). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il resistente (datore di lavoro) prevale, il ricorrente condannato alle spese di giudizio di legittimità (importi liquidati: 200,00 euro per esborsi e 5.250,00 per compensi professionali, oltre oneri). La Corte ha inoltre precisato gli obblighi relativi al contributo unificato processuale se dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 604/1966
norme sull'individuazione e la legittimità del licenziamento individuale; richiamate in relazione alla verifica del giustificato motivo oggettivo del recesso
Codice Civile
disciplina l'onere della prova; richiamato in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio sulle affermazioni di fatto relative alla sussistenza del motivo di licenziamento
Codice di Procedura Civile
artt. 115, 116, 416 e 132, comma 2, lett. 4
disposizioni sul libero convincimento del giudice e sulla valutazione delle prove; utilizzate per affermare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto operate dal giudice di merito
Codice di Procedura Civile
motivazione circa i rimedi in cassazione per violazione di legge; il motivo che attentava valutazioni di fatto è stato ritenuto inammissibile ai sensi dei limiti di sindacato di legittimità
Costituzione
richiamato dal ricorrente in tema di diritto di accesso alla giustizia e motivazione delle decisioni; non ha condotto a diversa valutazione della controversia
Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970)
art. 18, commi 4 e 7 (testo novellato dalla L. n. 92/2012)
disciplinano la reintegrazione e le tutele in caso di licenziamento illegittimo; comma 7 introduce il criterio della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, interpretato dalla Corte in senso restrittivo come assenza chiara e facilmente verificabile del presupposto del recesso
Legge n. 92/2012
ha modificato l'art. 18 introducendo la nozione di manifesta insussistenza; la Corte ha richiamato tale modifica per applicare il criterio restrittivo
D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater (nel testo risultante dalla L. n. 228/2012)
norma processuale sul contributo unificato; la Corte ha rilevato gli effetti economici procedurali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La sussistenza del giustificato motivo oggettivo va valutata sui fatti e sulle circostanze esistenti al momento del recesso, con attenzione alla credibilità e attendibilità delle prove contabili e previsionali.
- Le valutazioni di merito sui dati economici, sui bilanci e sulla congruità delle scelte aziendali rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo specifiche violazioni di diritto.
- La nozione di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento (art.18, co.7) ha portata restrittiva: richiede un'assenza chiara, evidente e facile da verificare dei presupposti del recesso e non si raggiunge con elementi contraddittori o opinabili.
- L'uso di lavoro straordinario, assunzioni temporanee o altri elementi organizzativi non determinano automaticamente l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo; occorre una valutazione complessiva e non un semplice confronto di singoli indici.
- In situazioni simili, il datore di lavoro deve documentare in modo coerente e credibile la crisi o la riduzione dell'attività (dati di fatto, bilanci, contrazione di commesse), mentre il lavoratore può confutare tali elementi ma rischia di non ottenere tutela se le critiche attengono alla valutazione di merito e non a profili di diritto chiari.
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