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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6078/2021 del 04/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La COIN impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto la prosecuzione del rapporto di lavoro a favore di Anna Volpe a seguito della cessione di ramo d'azienda del 29.12.1998 (decorrenza 1.1.1999) e aveva ordinato la riammissione e il pagamento delle retribuzioni. I motivi di ricorso della COIN erano: nullità per motivazione apparente e contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.); violazione e falsa applicazione delle norme processuali relative ai mezzi di prova e diniego di prova (artt.115,116,188 c.p.c., 2697 c.c.), con la tesi che la cessione riguardò solo specifici rami/punti vendita e che la Volpe non era tra i lavoratori trasferiti; vizio nella determinazione della retribuzione part time sulla base delle buste paga; la lavoratrice, con ricorso incidentale, contestava invece la liquidazione del danno limitata al periodo dal 3.2.2005 e chiedeva estensione fino al 2003.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto ai profili di motivazione e di omissione di fatto, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato sull'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e sulle richieste rivolte alla Euridea/Standa, non essendovi prova di una volontà della lavoratrice di rinunciare ai diritti verso COIN. Sul punto probatorio la Corte ha ricordato che la cessione del ramo di azienda comporta, di regola, la prosecuzione ope legis del rapporto col cessionario e che grava sulla cedente l'onere di dimostrare l'esclusione del singolo lavoratore dalla cessione; pertanto le eccezioni della COIN in ordine all'inapplicabilità dell'art. 2112 sono infondate. Sulla determinazione della retribuzione la Corte ha verificato la correttezza del calcolo basato sulle buste paga prodotte (la somma riconosciuta dal giudice di merito non risultava superiore a quanto spettante). Sul ricorso incidentale della Volpe relativo al decorso del danno, la Corte ha confermato che il diritto alle retribuzioni decorreva dal momento della messa a disposizione delle energie lavorative (3.2.2005) come già deciso in precedenza. Pertanto entrambi i ricorsi sono stati respinti e le spese di giudizio compensate; la Corte ha altresì evidenziato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002 nella formulazione richiamata.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La Corte ha interpretato l'art. 2112 come norma che determina la prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro relativi al ramo di azienda trasferito ope legis in favore del cessionario, salvo prova da parte della cedente che il singolo lavoratore non rientrava nei lavoratori trasferiti; pertanto l'onere probatorio è a carico della cedente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura di motivazione apparente e omessa valutazione di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non viziata ai sensi di questa norma.

  • artt. 115, 116, 188 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla doglianza circa l'esclusione di mezzi di prova e la valutazione probatoria: la Corte ha giudicato le censure in gran parte inammissibili o comunque fondate su valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Riferito all'onere della prova: la Corte ha confermato che spetta alla parte che afferma l'esclusione del lavoratore dal ramo trasferito (la cedente/cessionario che eccepisce) fornire la prova dell'eccezione, mentre la cessione in via di regola trasferisce i rapporti.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato marginalmente con riferimento al principio che non è possibile la cessione di singoli lavoratori salvo casi particolari previsti dall'ordinamento; la Corte segnala che la COIN non aveva dedotto le condizioni per una cessione contraria a tale principio.

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla L. 24.12.12 n.228)

    Norma regolante il contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi.

Massime di principio

  • In caso di cessione di ramo d'azienda l'art. 2112 c.c. opera automaticamente per la prosecuzione dei rapporti di lavoro relativi al ramo trasferito; la parte che contesta che un lavoratore sia stato trasferito deve fornire prove adeguate dell'esclusione.
  • Le eccezioni fondate su fatti estintivi, modificativi o impeditivi del rapporto devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di cognizione; non possono essere efficacemente proposte in sede di opposizione all'esecuzione quando il merito è ormai giudicato.
  • La valutazione e l'apprezzamento dei mezzi di prova spettano al giudice di merito; in Cassazione le censure che si limitano a opporre valutazioni alternative dei fatti sono in gran parte inammissibili o destinate al rigetto.
  • Le somme già corrisposte dal precedente datore di lavoro non escludono automaticamente il diritto del lavoratore nei confronti del cessionario, specie se non emerge una chiara volontà di rinuncia o una regolazione definitiva della posizione.
  • Per la quantificazione della retribuzione part-time è fondamentale il riferimento alle buste paga e al calcolo delle percentuali/applicazioni contrattuali; eventuali contestazioni formali devono dimostrare l'errore materiale o interpretativo.
  • Il decorso del danno per mancata riammissione/reintegrazione inizia, in generale, dalla data in cui il lavoratore ha messo a disposizione le proprie energie lavorative o ha formalmente costituito in mora il datore di lavoro, salvo diversi accertamenti di merito.

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