Cassazione Civile, Sentenza n. 6084/2021 del 04/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerne l'impugnativa del licenziamento intimato a Giuseppe Scevoli. Il ricorrente sosteneva che il rapporto fosse terminato per un licenziamento orale il 31/05/2010, che le ragioni addotte dal datore di lavoro non corrispondevano a quelle poi svolte in giudizio e che non era stata provata la soppressione delle mansioni né l'impossibilità di ricollocarlo (repéchage). La società resistente giustificò il recesso con esigenze di riorganizzazione e con una riduzione del portafoglio clienti e del fatturato che avrebbero reso necessaria la riduzione del personale. In primo e secondo grado i giudici ritennero provata la riduzione dell'attività aziendale e giustificato il licenziamento, rilevando inoltre la mancata indicazione, da parte del ricorrente, delle mansioni svolte e di eventuali posti alternativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso proposti dallo Scevoli, ha ritenuto assorbito il quinto motivo e ha accolto il quarto motivo relativo all'onere probatorio del repéchage. In particolare la Corte ha affermato che l'onere di provare la soppressione del posto e l'impossibilità di reimpiego grava sul datore di lavoro (che può avvalersi anche di presunzioni) e non sul lavoratore. Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello di Catania è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'appello per un nuovo esame della questione alla luce del principio affermato, con regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 604/1966
Disciplina il licenziamento; la Corte ha ritenuto che la modifica dei motivi tra intimazione e difesa non sia vietata se le ragioni risultano coerenti e non in contrasto tra loro
Legge n. 604/1966
Fissati i presupposti del repéchage: soppressione del reparto/posto, riferibilità a scelte imprenditoriali effettive e impossibilità di reimpiego; tali elementi devono essere provati dal datore di lavoro
Legge n. 604/1966
Norma collegata alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della soppressione e della impossibilità di reimpiego possa fondarsi sulla documentazione prodotta dal datore
Codice civile
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha interpretato che, in tema di repéchage, l'onere di provare l'impossibilità di ricollocazione grava sul datore di lavoro
Codice di procedura civile
Limita la cognizione della Corte di Cassazione sulle questioni di fatto; la Corte ha ritenuto non ammissibile la censura sulla valutazione probatoria dei fatti salvo i casi previsti da questa norma
Codice di procedura civile
artt. 132 co.1 n.4 e 115-116
Principi sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata in relazione alla documentazione sulla riduzione dell'attività aziendale
Massime di principio
- In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere di provare la soppressione del posto e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repéchage) grava sul datore di lavoro; il datore può avvalersi anche di presunzioni derivanti da documentazione societaria
- Il lavoratore non ha l'onere di indicare posti alternativi disponibili per attivare l'obbligo probatorio del datore: l'onere di prova della impossibilità di reimpiego è esclusivamente datoriale
- Modifiche o specificazioni successive delle ragioni del licenziamento non sono automaticamente vietate se le nuove ragioni risultano coerenti e riconducibili alla stessa situazione aziendale denunciata nell'intimazione
- Le valutazioni di merito dei giudici di merito (es. sulla riduzione del fatturato e sulla necessità dell'organico) hanno valore vincolante per la Cassazione salvo i limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c. n.5, per cui la censura deve concernere vizi di diritto o mancanze motivazionali specifiche
- In casi analoghi è utile per il datore di lavoro produrre documentazione economico-contabile dettagliata (andamento vendite, fatturato, riorganizzazioni aziendali) per fondare la scelta di riduzione del personale e dimostrare l'impossibilità di riassegnazione
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