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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6084/2021 del 04/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerne l'impugnativa del licenziamento intimato a Giuseppe Scevoli. Il ricorrente sosteneva che il rapporto fosse terminato per un licenziamento orale il 31/05/2010, che le ragioni addotte dal datore di lavoro non corrispondevano a quelle poi svolte in giudizio e che non era stata provata la soppressione delle mansioni né l'impossibilità di ricollocarlo (repéchage). La società resistente giustificò il recesso con esigenze di riorganizzazione e con una riduzione del portafoglio clienti e del fatturato che avrebbero reso necessaria la riduzione del personale. In primo e secondo grado i giudici ritennero provata la riduzione dell'attività aziendale e giustificato il licenziamento, rilevando inoltre la mancata indicazione, da parte del ricorrente, delle mansioni svolte e di eventuali posti alternativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso proposti dallo Scevoli, ha ritenuto assorbito il quinto motivo e ha accolto il quarto motivo relativo all'onere probatorio del repéchage. In particolare la Corte ha affermato che l'onere di provare la soppressione del posto e l'impossibilità di reimpiego grava sul datore di lavoro (che può avvalersi anche di presunzioni) e non sul lavoratore. Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello di Catania è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'appello per un nuovo esame della questione alla luce del principio affermato, con regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 604/1966

    Disciplina il licenziamento; la Corte ha ritenuto che la modifica dei motivi tra intimazione e difesa non sia vietata se le ragioni risultano coerenti e non in contrasto tra loro

  • Legge n. 604/1966

    Fissati i presupposti del repéchage: soppressione del reparto/posto, riferibilità a scelte imprenditoriali effettive e impossibilità di reimpiego; tali elementi devono essere provati dal datore di lavoro

  • Legge n. 604/1966

    Norma collegata alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della soppressione e della impossibilità di reimpiego possa fondarsi sulla documentazione prodotta dal datore

  • Codice civile

    Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha interpretato che, in tema di repéchage, l'onere di provare l'impossibilità di ricollocazione grava sul datore di lavoro

  • Codice di procedura civile

    Limita la cognizione della Corte di Cassazione sulle questioni di fatto; la Corte ha ritenuto non ammissibile la censura sulla valutazione probatoria dei fatti salvo i casi previsti da questa norma

  • Codice di procedura civile

    artt. 132 co.1 n.4 e 115-116

    Principi sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata in relazione alla documentazione sulla riduzione dell'attività aziendale

Massime di principio

  • In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere di provare la soppressione del posto e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repéchage) grava sul datore di lavoro; il datore può avvalersi anche di presunzioni derivanti da documentazione societaria
  • Il lavoratore non ha l'onere di indicare posti alternativi disponibili per attivare l'obbligo probatorio del datore: l'onere di prova della impossibilità di reimpiego è esclusivamente datoriale
  • Modifiche o specificazioni successive delle ragioni del licenziamento non sono automaticamente vietate se le nuove ragioni risultano coerenti e riconducibili alla stessa situazione aziendale denunciata nell'intimazione
  • Le valutazioni di merito dei giudici di merito (es. sulla riduzione del fatturato e sulla necessità dell'organico) hanno valore vincolante per la Cassazione salvo i limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c. n.5, per cui la censura deve concernere vizi di diritto o mancanze motivazionali specifiche
  • In casi analoghi è utile per il datore di lavoro produrre documentazione economico-contabile dettagliata (andamento vendite, fatturato, riorganizzazioni aziendali) per fondare la scelta di riduzione del personale e dimostrare l'impossibilità di riassegnazione

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