Cassazione Penale, Ordinanza n. 36179/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Macerata del 3 aprile 2026, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di otto sentenze irrevocabili di condanna. Il giudice dell’esecuzione aveva considerato la diversa tipologia e le diverse modalità esecutive dei reati e aveva ritenuto che lo stato di tossicodipendenza dedotto potesse rilevare solo in presenza delle ulteriori condizioni necessarie per la continuazione. Il ricorso lamentava la mancata considerazione degli indici sintomatici segnalati nell’istanza; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e meramente reiterativa, osservando che il giudice aveva esaminato la contiguità temporale e spaziale e la tossicodipendenza, ma le aveva reputate insufficienti a dimostrare un programma delittuoso unitario e predeterminato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché generico e reiterativo e perché il giudice dell’esecuzione aveva correttamente valutato gli indici allegati, senza ritenerli sufficienti a provare che, al momento della commissione del primo reato, quelli successivi fossero già stati programmati almeno nelle linee essenziali. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi generalità e altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
La continuazione richiede che, già al momento della commissione del primo reato, i reati successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. La presenza di indici quali contiguità temporale e spaziale o tossicodipendenza non basta se i singoli reati derivano da determinazioni estemporanee.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nella decisione, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge;
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, quando ciò è imposto dalla legge.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica approfondita sia di concreti indicatori di un disegno criminoso unitario, sia della programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento della commissione del primo reato.
- La contiguità temporale o spaziale dei reati e lo stato di tossicodipendenza possono assumere rilievo come indici, ma non sono sufficienti da soli a dimostrare la continuazione quando i reati successivi risultino frutto di determinazioni estemporanee.
Come è indicizzato
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