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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha dedotto che la CTR Lazio aveva erroneamente ritenuto invalida la notificazione del questionario inviato alla società il 29 agosto 2004 tramite raccomandata del servizio postale ordinario. Secondo la ricorrente, gli uffici finanziari potevano notificare direttamente per posta gli atti destinati al contribuente, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario; il rinvio dell’art. 32 all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 non escludeva l’applicazione della disciplina generale della notificazione postale diretta.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo. Ha chiarito che, dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari sono legittimati a notificare direttamente per posta gli atti destinati al contribuente e che il questionario previsto dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, quale atto endoprocedimentale, poteva essere notificato in questo modo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Lazio, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per asserita irregolarità della notifica del questionario, e ha rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Il rinvio non costituisce una decisione definitiva sulla validità dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1, come modificato dalla Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20

    la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge

    La disposizione consente agli uffici finanziari di notificare direttamente per posta gli atti destinati al contribuente; l’intervento di ufficiali giudiziari o messi è previsto quando la notifica diretta da parte dell’ufficio risulti impossibile. La disciplina si applica dal 15 maggio 1998.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2

    il questionario costituisce atto endoprocedimentale dell'amministrazione finanziaria, sicchè legittimamene alla sua notificazione, prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, ha provveduto nella specie direttamene l'amministrazione finanziaria a mente della novellata disposizione della L. n. 690 del 1982, art. 14

    Il questionario rivolto al contribuente può essere notificato direttamente dall’amministrazione finanziaria a mezzo posta in base alla disciplina generale dell’art. 14, anche se il D.P.R. n. 600/1973 richiama, per la notificazione, l’art. 60.

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 1

    In seguito alla cassazione della sentenza, la Corte rinvia la causa al giudice di merito affinché prosegua il giudizio; in questo caso il rinvio è alla CTR Lazio in diversa composizione.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari notificati dal 15 maggio 1998, l’ufficio finanziario può procedere direttamente alla notificazione postale, senza avvalersi necessariamente di un ufficiale giudiziario o di un messo.
  • Il questionario istruttorio previsto dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 è un atto endoprocedimentale e può essere notificato direttamente dall’amministrazione secondo la disciplina della notificazione postale degli atti tributari.
  • Il richiamo, contenuto nella norma sul questionario, alle regole generali di notificazione del D.P.R. n. 600/1973 non esclude l’applicazione della successiva e generale disciplina che autorizza la notifica postale diretta.
  • La decisione riguarda la legittimità della modalità di notificazione del questionario e non determina, da sola, la validità nel merito dell’avviso di accertamento: dopo la cassazione, il giudice di rinvio deve proseguire il giudizio e regolare le spese.

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