Cassazione Penale, Ordinanza n. 01873/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia impugnata, di condanna per il reato contestato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e alla ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura non consentita in sede di legittimità, perché già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione corretta e logica; ha inoltre reputato aspecifici i motivi sulla pena, osservando che non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la fattispecie oggetto della condanna impugnata, richiamata solo per identificare il reato presupposto del giudizio di legittimità.
È l'attenuante invocata dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte rileva che la censura sul suo mancato riconoscimento è aspecifica perché non si confronta con la motivazione della sentenza di merito.
recidiva
La recidiva è richiamata come elemento incidente sulla pena; la Corte osserva che la doglianza sul punto non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure sull'affermazione di responsabilità che risultino già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua, lineare e priva di fratture logiche.
- Le doglianze contro il trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di tale confronto il motivo è aspecifico.
- La mancata deduzione di argomenti idonei a incrinare la coerenza logica della motivazione di merito determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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