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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35867/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Torino che ne aveva confermato la responsabilità per una condotta consistita nel fornire al commercialista dati poi trasmessi all’INPS, relativi alle retribuzioni dei dipendenti e alla fruizione di permessi in realtà non goduti, così da sottrarsi all’obbligo contributivo e conseguire un ingiusto profitto superiore a 32.000 euro. Con i primi tre motivi ha contestato l’affermazione di responsabilità, l’individuazione del tempus commissi delicti e la valutazione del fatto come non di particolare tenuità; con il quarto ha contestato la decorrenza del termine di prescrizione; con il quinto ha censurato il trattamento sanzionatorio, in particolare la pena pecuniaria. Il testo non specifica la denominazione del reato né gli articoli contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti reiterativi delle doglianze già esaminate in appello, manifestamente infondati e privi di confronto con la motivazione impugnata; le censure miravano inoltre a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, estranee al giudizio di legittimità. Il quarto motivo sulla prescrizione è stato giudicato generico e manifestamente infondato perché non si confrontava con l’individuazione, motivata dalla Corte d’appello, della data iniziale di decorrenza. Anche il quinto motivo sulla pena pecuniaria è stato dichiarato generico: la Corte d’appello aveva motivato il contenuto scostamento dalla pena base con la particolare gravità della condotta e del danno. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; sono inammissibili le doglianze generiche o meramente reiterative.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

    La determinazione della pena, inclusa la sua graduazione, spetta al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione quando non sia arbitraria o illogica e sia adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

    I criteri di commisurazione della pena sono applicati dal giudice di merito nell’esercizio della propria discrezionalità; la decisione è censurabile in cassazione solo se arbitraria, illogica o priva di sufficiente motivazione.

Massime di principio

  • La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede non soltanto l’indicazione determinata delle censure, ma anche una correlazione effettiva con le ragioni argomentate nella decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze già respinte, senza confronto con la motivazione, comporta l’inammissibilità.
  • È estranea al giudizio di cassazione la richiesta di rivalutare le fonti di prova o di sostituire alla ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito una ricostruzione alternativa, se non sono indicati specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. Il giudice non deve esporre analiticamente ogni elemento considerato, purché indichi quelli decisivi e la motivazione non sia illogica; in cassazione non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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