Cassazione Civile, Ordinanza n. 33577/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Nel giudizio di cassazione promosso avverso una sentenza del Tribunale, il ricorrente ha presentato un'istanza di ricusazione nei confronti del consigliere relatore, sostenendo che il ricorso fosse stato assegnato a una sezione civile non corretta e che, per questo, il magistrato dovesse astenersi; l'istanza richiamava anche un precedente ricorso asseritamente analogo. La Corte ha esaminato la domanda incidentale e ha rilevato che essa non indicava alcuna delle ragioni di astensione obbligatoria previste dall'art. 51 c.p.c., né una grave ragione di convenienza, limitandosi a contestare l'assegnazione del ricorso a una determinata sezione. Il ricorrente, pertanto, non ha dedotto fatti idonei a integrare i presupposti della ricusazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione. Ha affermato che l'assegnazione del ricorso a una sezione piuttosto che a un'altra non costituisce, di per sé, grave ragione di convenienza né fonda alcun obbligo di astensione del consigliere relatore, in assenza di specifiche ragioni rientranti nei casi tassativi dell'art. 51 c.p.c. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento della sanzione pecuniaria massima prevista dall'art. 54, comma 3, c.p.c., pari a euro 250. Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento incidentale.
Norme richiamate
Le cause di astensione sono tassative; l'istanza di ricusazione deve indicare specificamente una delle ragioni previste dalla norma o una grave ragione di convenienza, che non può consistere nella mera assegnazione del ricorso a una diversa sezione.
In caso di manifesta inammissibilità dell'istanza di ricusazione può essere applicata la pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge.
La proposta di trattazione camerale non ha carattere decisorio e non implica anticipazione del giudizio né obbligo di astensione del relatore.
Richiamato per ribadire che, anche nel contraddittorio scritto e in camera di consiglio, il collegio può confermare o non condividere la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato, poiché il procedimento incidentale non è un giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione è inammissibile se non individua in modo specifico una causa di astensione obbligatoria prevista dalla legge o una seria e concreta ragione di convenienza.
- La mera assegnazione del ricorso a una sezione diversa da quella ritenuta corretta dalla parte non integra, da sola, un motivo di ricusazione del consigliere relatore.
- La proposta di trattazione camerale formulata dal relatore non ha natura decisoria e non vale come anticipazione del giudizio, sicché non fonda di per sé un obbligo di astensione.
- Quando la ricusazione è manifestamente inammissibile, può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 54 c.p.c.
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