Cassazione Civile, Ordinanza n. 18393/2025 del 06/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione proposta da uno straniero avverso un provvedimento di respingimento alla frontiera emesso immediatamente dalla polizia di frontiera aerea per mancanza del visto d'ingresso, poi annullato dal consolato italiano. Il TAR dell'Emilia-Romagna aveva declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice ordinario; riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Bologna, questo ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione sostenendo che, trattandosi di respingimento immediato adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1, t.u. immigrazione, la tutela giurisdizionale dovesse essere devoluta al giudice amministrativo in forza del comma 1-bis introdotto nel 2023. In cassazione le parti non hanno svolto difese; il Procuratore generale ha concluso per la giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione a sezioni unite ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che il caso riguardava un respingimento immediato alla frontiera, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, e che dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2023 l'art. 10, comma 1-bis, attribuisce espressamente al TAR la cognizione delle impugnazioni contro tali provvedimenti. Ha quindi rimesso le parti davanti al giudice amministrativo e ha disposto l'oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
"la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice delle frontiere Schengen ... e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato"
disciplina il respingimento immediato alla frontiera, distinto dal respingimento con accompagnamento alla frontiera.
art. 10, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
"contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale"
attribuisce in via esclusiva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle impugnazioni dei respingimenti immediati alla frontiera.
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
"al provvedimento di respingimento di cui al comma 2"
richiama le procedure di convalida per il solo respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, non per quello immediato.
nei precedenti richiamati veniva utilizzato come criterio generale per individuare la competenza del tribunale nelle controversie sui respingimenti non attratte a diversa disciplina.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione del provvedimento.
d.lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 4
richiamato nel descrivere l'ipotesi di respingimento differito per soggetti rintracciati nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne.
regolamento (UE) 2016/399
costituisce il codice frontiere Schengen richiamato dalla disciplina del respingimento.
ha convertito il d.l. n. 69 del 2023 introducendo nell'art. 10 il comma 1-bis, determinando il riparto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo per i respingimenti immediati.
C. cost. n. 275 del 2017
richiamata come precedente monito della Corte costituzionale che ha preceduto la scelta legislativa di attribuire espressamente la giurisdizione al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando il legislatore attribuisce espressamente al tribunale amministrativo regionale la cognizione delle impugnazioni contro determinati provvedimenti amministrativi, il riparto di giurisdizione deve adeguarsi a tale previsione speciale, che prevale sul precedente orientamento ricostruttivo fondato sulla natura della situazione soggettiva incisa.
- Nel sistema del testo unico immigrazione va tenuto fermo il discrimine tra respingimento immediato alla frontiera e respingimento differito con accompagnamento alla frontiera: il primo, dopo l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 10, è devoluto al giudice amministrativo; il secondo resta soggetto alle procedure di convalida davanti al giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione del provvedimento impugnato dipende dalla concreta fattispecie normativa applicata dall'autorità di frontiera; non è decisivo il solo effetto lesivo, ma la specifica disciplina legale del potere esercitato.
- La Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare la natura del provvedimento e correggere eventuali errori materiali presenti nella motivazione del giudice a quo quando siano incompatibili con la premessa fattuale emergente dal fascicolo.
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