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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12327/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Greco, agente della polizia amministrativa della Questura di Lecce, era stato condannato per istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., comma 2) per avere offerto denaro a Paola Reho, Ispettore del Lavoro presso la sede di Casarano, al fine di ottenere le sue credenziali di accesso al sistema informatico dell'Ispettorato (e le eventuali variazioni) e informazioni sugli orari di accesso. In appello e in cassazione la difesa ha sostenuto, con unico motivo, che fosse stata errata l'applicazione della fattispecie e che la motivazione fosse carente: ha invocato l'irrealizzabilità e l'inverosimiglianza della proposta corruttiva, l'interpretazione della condotta come azione da "agente provocatore" o per eccesso di zelo professionale, l'irrilevanza delle intercettazioni a suo favore, l'attendibilità dei testi (con riferimento a una conversazione tra i coniugi Reho e Casciaro) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando la condotta successiva del ricorrente.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato compiutamente la conferma della condanna per istigazione alla corruzione, valutando le risultanze probatorie emerse nei due gradi di giudizio e respingendo la lettura difensiva che voleva Greco come "quasi" agente provocatore. La Corte ha ritenuto non decisiva per la difesa la conversazione intercorsa tra i coniugi Reho e Casciaro, la quale poteva essere spiegata anche come tentativo di chiarire i fatti e non come accordo per concordare false dichiarazioni. Quanto alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha giudicato la motivazione coerente, evidenziando la pervicacia e l'intensità del dolo e la mancata resipiscenza del ricorrente. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. pen. (istigazione alla corruzione), comma 2

    La norma è stata applicata alla condotta di aver offerto denaro affinché la pubblica ufficiale rivelasse credenziali d'accesso e informazioni sugli accessi al sistema informatico; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale e l'intento corruttivo.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La difesa richiamava la giurisprudenza costituzionale in tema di valutazione delle circostanze attenuanti anche con riferimento alla condotta successiva; la Corte ha comunque ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti per mancata resipiscenza e pervicacia nella realizzazione del programma criminoso.

  • art. 616 cod. proc. pen. (cassa delle ammende)

    Applicata per disporre il versamento di somme a titolo ritenuto equo alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'istigazione alla corruzione si fonda sia sull'offerta di utilità sia sull'intento di indurre una pubblica ufficiale a compiere atti contrari al dovere (es. rivelare credenziali): la mera difficoltà pratica o apparente irrealizzabilità del piano non esclude automaticamente il reato se il proposito corruttivo è dimostrato.
  • La qualificazione della condotta come "agente provocatore" o eccesso di zelo professionale richiede elementi probatori specifici e non può essere riconosciuta solo come lettura alternativa se i giudici di merito hanno motivato coerentemente il contrario; in cassazione il sindacato è limitato e non riapre la valutazione integrale delle prove.
  • Intercettazioni e conversazioni private tra terzi vanno valutate nel loro contesto: discordanze apparenti o possibili alternative interpretative non impongono automaticamente la revisione della decisione se il giudice ha offerto una spiegazione logica delle risultanze.
  • Per ottenere le attenuanti generiche è rilevante la condotta successiva al fatto (resipiscenza, collaborazione, riparazione); l'insistenza nel proprio racconto o il permanere di comportamenti compatibili con la volontà di portare a termine il reato ostano al riconoscimento delle attenuanti.
  • Un ricorso basato esclusivamente sulla riformulazione di questioni di merito già risolte in fatto dai giudici di merito può essere dichiarato inammissibile: è necessario individuare vizi di motivazione specifici o errori di diritto per superare il filtro di ammissibilità in cassazione.
  • Nelle ipotesi di reato informatico o di accesso a sistemi tramite credenziali, la gravità è valutata anche in relazione alla natura dei dati e alla pianificazione del reato; promesse di compensi periodici o sistematici aggravano la percezione della pervicacia del proposito criminoso.

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