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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34377/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza volta a dichiarare l'ineseguibilità della sentenza di condanna definitivamente pronunciata nei suoi confronti, per grave violazione del diritto di difesa: il difensore di fiducia avrebbe rinunciato al mandato, non sarebbe stata comunicata tempestivamente la nomina del difensore d'ufficio e l'imputato sarebbe stato difeso da avvocati nominati d'ufficio che non si sarebbero presentati e sono stati più volte sostituiti (richiamo art. 97 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) consente la verifica solo dell'assenza del titolo esecutivo o della sua non esecutività e non della fondatezza del giudizio di responsabilità o di vizi procedurali anteriori al passaggio in giudicato. La presunta violazione del diritto di difesa configura una nullità/questione di merito attinente al giudizio di cognizione e, pertanto, non può essere dedotta mediante l'incidente di esecuzione. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di somma equa alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte lo considera inapplicabile a fondare l'incidente di esecuzione: la doglianza relativa a vizi processuali pregressi non rientra nell'ambito di tutela dell'esecuzione.

  • art. 97 c.p.p.

    Norma sulla nomina e sostituzione del difensore d'ufficio; la presunta violazione connessa alla mancata comunicazione o alla mancata partecipazione del difensore costituisce questione di validità del processo di cognizione, non del titolo esecutivo.

  • art. 107, comma 1 c.p.p.

    Riferito dal ricorrente in connessione alla nomina/sostituzione del difensore; la Corte non ne riconosce rilievo ai fini dell'incidente di esecuzione, essendo la materia rimessa ai rimedi in sede di cognizione.

  • art. 179 c.p.p.

    Citato nell'ambito delle deduzioni sulla nullità: la Corte conferma che eventuali nullità o vizi rilevanti per il giudizio di merito devono essere trattati nei relativi gradi di impugnazione, non nell'incidente di esecuzione.

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte non lo considera idoneo a spostare il giudizio sull'ammissibilità dell'incidente di esecuzione; la disposizione non autorizza la verifica di merito dell'irrevocabilità del provvedimento.

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale sul diritto di difesa richiamato dalla difesa; la Corte riconosce il valore della tutela ma afferma che la violazione del diritto di difesa va fatta valere con i rimedi processuali ordinari o straordinari, non con l'incidente di esecuzione.

  • art. 670 c.p.p.

    Fondamentale per la decisione: disciplina l'incidente di esecuzione e delimita la competenza del giudice dell'esecuzione alle questioni relative alla mancanza del titolo esecutivo o alla sua non esecutività, escludendo la verifica della fondatezza del giudizio di cognizione.

  • art. 629-bis c.p.p.

    Richiamata per distinguere ipotesi speciali: riguarda il processo celebrato nei confronti del soggetto dichiarato assente e non la validità del titolo in generale; non può estendere la competenza del giudice dell'esecuzione alle viziature del processo ordinario.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma che definisce i presupposti per i processi celebrati in assenza; citata dalla Corte per sottolineare che le specifiche tutele previste per l'assenza non si estendono al caso di specie.

  • art. 616 c.p.p.

    Consentito alla Corte di condannare al pagamento di una somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità e i profili di colpa connessi al ricorso privo di fondamento procedurale.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) è idoneo a contestare solo l'assenza del titolo esecutivo o la sua non esecutività, non la fondatezza del giudizio di responsabilità o vizi processuali anteriori al passaggio in giudicato.
  • Le violazioni del diritto di difesa o le nullità processuali che incidono sulla validità della sentenza devono essere denunciate con gli ordinari mezzi di impugnazione (prima del passaggio in giudicato) o con gli strumenti straordinari previsti dalla legge dopo la irrevocabilità, se applicabili.
  • L'inesistenza del titolo è una patologia 'radicale' ed eccezionale che può essere fatta valere in esecuzione solo se il titolo risulta strutturalmente estraneo al sistema e incapace di produrre effetti; diversamente, si tratta di vizi che non superano il giudicato.
  • Le tutele specifiche per processi celebrati in assenza (es. art. 629-bis e art. 420-bis c.p.p.) non autorizzano una più ampia sindacabilità dell'esecutività del titolo da parte del giudice dell'esecuzione in casi ordinari.
  • Ricorsi all'esecuzione che abbiano ad oggetto questioni di merito o nullità processuali manifestamente infondate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare attentamente la competenza e la pertinenza della via processuale scelta prima di proporre istanze in sede esecutiva.
  • Se si ritiene sussistere una violazione del diritto di difesa (es. mancata partecipazione o sostituzione del difensore), la strada corretta è far valere la questione nel grado di giudizio opportuno o con i rimedi straordinari previsti, documentando gli elementi che possano giustificare la riapertura del processo.

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