Cassazione Penale, Sentenza n. 23822/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tarantino era stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente (art. 116 d.lgs. 285/92) per fatti commessi il 04/07/2010. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che la fattispecie era stata successivamente depenalizzata e pertanto non poteva più essere considerata reato alla data della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 15, del codice della strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15/01/2016 n. 8 (in vigore dal 06/02/2016). Applicando il principio previsto dall'art. 2, comma secondo, del codice penale (effetto favorevole della legge successiva che sopprime il reato), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli per gli eventuali profili di competenza amministrativa. Decisione del 15/05/2024.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 285/92 (Codice della Strada)
Originariamente configurava la guida senza patente come contravvenzione penale; è la norma cui è riferita la condotta contestata al ricorrente.
art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo
Ha depenalizzato la fattispecie di guida senza patente, trasformandola da reato/contravvenzione penale in illecito amministrativo; la modifica è entrata in vigore il 06/02/2016.
art. 2, comma secondo, cod. pen.
applicazione della legge penale più favorevole (effetto favorevole della norma sopravvenuta che sopprime il reato)
Principio per cui la legge penale sopravvenuta favorevole al reo si applica anche se successiva al fatto; qui ha giustificato l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato.
Massime di principio
- Se una fattispecie penale è depenalizzata da una norma sopravvenuta, il giudice penale deve applicare la legge più favorevole e può annullare la sentenza di condanna quando il fatto non è più previsto come reato.
- La depenalizzazione che trasforma il reato in illecito amministrativo non impedisce l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, ma queste vanno perseguite con le procedure e dagli organi competenti in ambito amministrativo (ad es. Prefetto o autorità amministrativa competente).
- Per valutare l'applicabilità della norma sopravvenuta è cruciale stabilire le date: data del fatto, data di entrata in vigore della nuova norma e data della decisione giudiziaria. La legge intervenuta dopo il fatto ma prima della decisione può essere favorevole e applicabile retroattivamente in senso estensivo al reo.
- Se la legge di depenalizzazione contiene espressi termini transitori o clausole che salvano le condotte pregresse in ambito penale, l'effetto favorevole potrebbe non operare; è quindi necessario leggere attentamente le disposizioni transitorie della normativa sopravvenuta.
- Quando il reato viene cancellato, il giudice può annullare senza rinvio (cioè senza rinviare la causa a un altro giudice) la sentenza di condanna; ciò ha effetto anche sul casellario giudiziale e sulla possibilità di iscrizione della condanna, salvo altri provvedimenti.
- Le autorità difensive dovrebbero, in casi analoghi, proporre tempestivamente ricorsi o istanze di revisione/annullamento sulla base della depenalizzazione e sollecitare l'accertamento delle eventuali conseguenze amministrative separate.
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