Cassazione Civile, Sentenza n. 13886/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia e rigettato l'appello incidentale del contribuente. Il ricorrente contestava (1) nullità/omessa pronuncia per violazione dell'art.112 c.p.c. perché la cartella sarebbe dovuta essere notificata al liquidatore della Top s.a.s. e non a lui personalmente, mancata pronuncia sull'assenza dell'avviso di cui all'art.50 DPR n.602/1973 e mancata indicazione di altri coobbligati nella cartella; (2) violazione dell'art.25 DPR n.602/1973 per presunta decadenza della notificazione della cartella alla società e, quindi, inefficacia della notifica al coobbligato; (3) violazione del beneficium excussionis (art.2304 c.c.) per non avere Equitalia previamente escusso il patrimonio sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto ammissibile la censura ma infondata: la cartella era stata notificata al ricorrente nella qualità di socio accomandatario e quindi coobbligato, sicché la cessazione della qualità di legale rappresentante della società è irrilevante; la questione circa la notifica in luogo dell'avviso ex art.50 è stata trattata come infondata perché l'avviso previsto dall'art.50 non è richiesto prima della notifica della cartella al coobbligato; la mancanza di indicazione di altri coobbligati è risultata non autosufficiente come censura. Sul secondo motivo parte del motivo è inammissibile perché investe valutazioni di fatto già operate dalla CTR (tempestività della notifica alla società) e, per il resto, infondato in quanto la giurisprudenza consente la notifica della cartella ad uno solo dei coobbligati solidali. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo del mancato rispetto del beneficium excussionis: la società risultava cancellata dal registro delle imprese e, secondo principi consolidati, in caso di società in accomandita semplice la prova dell'insufficienza patrimoniale grava sull'amministrazione creditrice; qui la cancellazione rendeva impossibile la preventiva escussione. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (importi liquidati in dispositivo) e al possibile ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi successivi al 30/1/2013.
Norme richiamate
Il ricorrente invocava omessa pronuncia; la Corte ha valutato la specificità e la tempestività delle questioni e ha ritenuto le censure, in gran parte, infondate o inammissibili per mancata puntualizzazione in primo grado
art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata come parametro per i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi ai sensi di detto articolo, ritenendo alcune censure ammissibili ma infondate o inammissibili per questioni di fatto
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La Corte ha affermato che la notifica della cartella ad uno dei coobbligati solidali (o alla società) interrompe i termini di decadenza anche a carico degli altri coobbligati, in linea con giurisprudenza consolidata
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
L'avviso di cui all'art.50 (intimazione ad adempiere) non è un presupposto necessario prima della notifica della cartella al coobbligato; l'art.50 opera in un diverso momento processuale (es. decorso un anno dall'ingiunzione senza esecuzione)
Rinvio al principio del beneficium excussionis: per alcune società l'onere probatorio sulla capienza del patrimonio sociale grava sul creditore; la Corte ha applicato la regola secondo cui, per società in accomandita semplice, l'amministrazione deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale
Richiamato in relazione alla responsabilità del socio per le obbligazioni sociali; la Corte ha ritenuto che la responsabilità del socio accomandatario può essere messa in causa mediante notifica della cartella
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in tema di modalità di impiego degli strumenti di accertamento e riscossione; contestazioni connesse alla natura dell'atto notificato (cartella vs avviso) sono state ritenute non specificamente sollevate in primo grado e quindi inammissibili in cassazione
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: in assenza di prove, l'esito del ricorso dipende da chi abbia l'onere probatorio (creditore o coobbligato)
art. 111 Cost.
art. 111, comma secondo, Cost.
Richiamato per il principio della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale, giustificando la decisione della Corte di decidere nel merito nonostante omessa pronuncia della CTR su alcuni punti
Richiamato nella versione costituzionalmente orientata per giustificare la possibilità di decidere nel merito quando l'omessa pronuncia non richiede nuovi accertamenti di fatto
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
art. 13, comma 1 quater d.P.R. n.115/2002; art.1, comma 17 legge n.228/2012
Normativa richiamata in tema di contributo unificato: dato che il ricorso è stato proposto dopo il 30/01/2013 e rigettato, possono sussistere gli estremi per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento ad uno solo dei coobbligati solidali (o alla società) è, di regola, efficace anche nei confronti degli altri coobbligati: non è sempre necessario notificare separatamente ad ogni coobbligato
- L'avviso previsto dall'art.50 DPR n.602/1973 non è prescritto quale atto propedeutico specifico prima della notifica della cartella al coobbligato; esso opera in contesti diversi (esecuzione dopo un anno senza esecuzione)
- Il principio del beneficium excussionis vale differentemente a seconda della forma sociale: per società in nome collettivo, accomandita semplice o per azioni l'amministrazione deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale; in società semplici l'onere può ricadere sul socio
- Se la società è cancellata dal registro delle imprese e non è più pignorabile, la preventiva escussione del patrimonio sociale può risultare impossibile e ciò legittima la notifica direttamente al coobbligato
- Le questioni di fatto accertate dal giudice di merito (es. tempestività della notifica alla società) non sono rivedibili in cassazione con motivi di diritto che in realtà mirano a riesaminare i fatti
- In presenza di omessa pronuncia di merito su motivi di appello, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo
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