Cassazione Civile, Sentenza n. 14027/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n.1084/2018; successivamente il ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio per aver aderito alla 'rottamazione quater' (art.1, commi 231-252, Legge n.197/2022), avendo ricevuto l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata, il piano di pagamento e avendo versato le rate previste, sostenendo che ciò comporta la rinuncia al giudizio pendente e la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte del contribuente, ritenendo perfezionata la procedura di definizione agevolata (accoglimento dell'istanza, comunicazione del piano di pagamento e versamento delle rate). Le spese di lite sono compensate. Inoltre la Corte ha ritenuto che, essendo la pronuncia di estinzione dovuta a rinuncia e non a rigetto o inammissibilità, non si applica l'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (come inserito dalla legge n.228/2012) che imporrebbe l'obbligo, al ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n.197 del 2022, art.1, commi 231-252 (rottamazione-quater)
art.1, commi da 231 a 252, Legge n.197/2022
La norma disciplina la definizione agevolata (rottamazione-quater); l'accoglimento dell'istanza, la comunicazione del piano di pagamento e l'adempimento delle rate sono stati ritenuti idonei a integrare la rinuncia al giudizio e conseguentemente la cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1-quater (come inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17)
art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale disposizione alla fattispecie di estinzione per rinuncia, ritenendo la norma riferita a ipotesi sanzionatorie o eccezionali e di stretta interpretazione; quindi non è dovuto il versamento aggiuntivo previsto per il ricorrente 'non vittorioso'.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass., Sez. 6-3, 30/09/2015, n.19560; Cass., Sez. 5, 12/10/2018, n.25485; Cass., Sez. 5, 28/05/2020, n.10140; Cass., Sez. 5, 9/03/2021, n.6400; Cass., Sez. 5, 17/06/2022, n.19599
La Corte richiama questi precedenti per sostenere l'orientamento secondo cui l'estinzione del giudizio per rinuncia è distinta da ipotesi che comportino l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater, e per confermare la necessità di un'interpretazione restrittiva della norma sanzionatoria.
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata (es. rottamazione-quater) perfezionata con l'accoglimento dell'istanza, la comunicazione del piano di pagamento e l'effettivo versamento delle rate può configurare una rinuncia al giudizio pendente, determinando l'estinzione della causa.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia è diversa dal rigetto o dall'inammissibilità: si tratta di una pronuncia che estingue il processo senza decidere il merito; per questo motivo disposizioni sanzionatorie o penali-procedurali collegate al 'non vittorioso' non si applicano automaticamente.
- L'onere probatorio in capo al contribuente è dimostrare l'effettiva perfezione della definizione agevolata (comunicazione di accoglimento/piano e versamenti): conservare e depositare la documentazione è essenziale.
- Se l'amministrazione ha comunicato l'accoglimento della definizione e il piano di pagamento senza eccepire, tale comportamento può essere interpretato come accettazione implicita della rinuncia, rafforzando la tesi di estinzione.
- In casi analoghi è opportuno manifestare espressamente la volontà di rinunciare al giudizio e chiedere la declaratoria di estinzione; la mancata espressione formale o il difetto di effettivi versamenti possono precludere l'estinzione e lasciare impregiudicata l'applicabilità di oneri o sanzioni previste dalla normativa.
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