Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13883/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della CTR Piemonte che aveva accolto gli appelli principali di Agenzia delle Entrate ed Equitalia e aveva rigettato l'appello incidentale di Besson. La cartella di pagamento impugnata riguardava debiti IVA e IRAP 2005 della società Top s.a.s.; la notifica era stata effettuata a Besson quale socio accomandatario (coobbligato). In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: (1) nullità/omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. perché la cartella sarebbe dovuta essere notificata al liquidatore della società, mancato invio dell'avviso ex art.50 DPR 602/1973 e omissione dell'indicazione di altri coobbligati; (2) violazione/art.25 DPR 602/1973 per presunta decadenza nella notifica alla società principale; (3) violazione del beneficium excussionis (art.2304 c.c.) per mancata previa escussione del patrimonio sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto ammissibile la censura ma infondata: la cartella era stata notificata personalmente a Besson quale coobbligato e dunque non rileva la perdita della qualità di legale rappresentante; la mancata pronuncia sulla mancata comunicazione ex art.50 DPR 602/1973 è stata risolta nel merito perché la notifica della cartella al coobbligato non richiede l'intimazione prevista dall'art.50 quando si procede alla notifica diretta; l'assenza della trascrizione della cartella rendeva parzialmente inesauriente la censura sull'indicazione degli altri coobbligati. Sul secondo motivo la parte che contestava l'an (tempestività) della notifica alla società è stata ritenuta inammissibile essendo questione di fatto già accertata; nella parte sostanziale è infondato poiché la giurisprudenza ammette che la notifica ad uno solo dei coobbligati sia sufficiente. Sul terzo motivo la censura è infondata: alla luce della giurisprudenza di legittimità il creditore ha l'onere di provare l'insufficienza del patrimonio sociale per i tipi societari pertinenti e, nel caso concreto, la società risultava cancellata dal registro imprese rendendo impossibile la preventiva escussione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali a favore di Agenzia delle Entrate e di Equitalia e al versamento dell'eventuale contributo unificato previsto per i ricorsi rigettati.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia: il ricorso denuncia che la CTR non si sarebbe espressa su determinati profili; la Corte rileva che la questione è stata esaminata e, se non specificamente dedotta in primo grado, è inammissibile in cassazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 4)

    Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di legge e omessa pronuncia); la Corte valuta l'ammissibilità e il merito delle censure richiamate.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Riguarda la decadenza dalla possibilità di agire per i tributi. La Corte conferma il principio secondo cui la notifica della cartella ad uno dei coobbligati è idonea a interrompere termini e a evitare la decadenza anche nei confronti degli altri coobbligati, ove ricorrano le condizioni previste dalla giurisprudenza.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Prevede un'avvertenza/intimazione in particolari ipotesi di mancata esecuzione forzata. La Corte osserva che l'invio dell'avviso ex art.50 non è prescritto come condizione di validità della notifica della cartella al coobbligato; pertanto l'omessa pronuncia su tale punto non giustifica la cassazione quando la questione sia infondata.

  • art. 2304 cod. civ.

    Norma sul beneficium excussionis; la Corte richiama la giurisprudenza di Sezioni Unite che disciplina l'onere della prova: per alcune società (s.n.c., s.a.s., s.p.a.) è l'amministrazione a provare l'insufficienza del patrimonio sociale, mentre per società semplice o irregolare il socio deve provare la capienza.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato per il criterio di distribuzione dell'onere della prova ove le prove siano mancanti o parziali: l'esito del ricorso dipende da chi grava dell'onere probatorio.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Citato in relazione al potere della Corte di cassazione di decidere nel merito anche in presenza di omessa pronuncia del giudice di merito, quando la questione sia esclusivamente di diritto e non richieda accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato richiamata nella liquidazione delle spese e nella valutazione dell'ulteriore importo da versare in caso di ricorso rigettato proposto dopo il 30/01/2013.

  • art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata nella fase istruttoria (sospensione) per la possibilità di adesione alla definizione agevolata; non decisiva nel merito della cassazione.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento ad uno solo dei coobbligati solidali può essere sufficiente a interrompere i termini e a rendere efficace l'azione esecutiva anche rispetto agli altri coobbligati, salvo specifiche contestazioni di fatto sull'inefficacia della notifica alla società principale.
  • La notifica della cartella al socio coobbligato non viene meno per il fatto che il socio non sia più legale rappresentante della società: rileva la qualità di coobbligato al momento del fatto imposto dalla cartella.
  • L'avviso previsto dall'art.50 DPR 602/1973 non è un presupposto necessario della validità della notifica della cartella al coobbligato; l'omessa pronuncia su tale avviso può essere decisa nel merito dalla Cassazione quando la questione sia di diritto e manifestamente infondata.
  • Sul beneficium excussionis l'onere probatorio varia a seconda della forma sociale: per s.n.c., s.a.s. e simili l'amministrazione deve dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale; se la società è cancellata o inesistente, la preventiva escussione può risultare impossibile e legittimare l'azione diretta contro il socio.
  • La Cassazione può rifiutare il rinvio e decidere nel merito su questioni di diritto non bisognose di nuovi accertamenti di fatto, specialmente quando la decisione confermi il dispositivo del giudice d'appello.
  • In sede di impugnazione è fondamentale che le questioni dedotte in cassazione siano state specificamente e tempestivamente sollevate nei gradi di merito; altrimenti risultano inammissibili per difetto di autosufficienza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.