Cassazione Penale, Sentenza n. 27270/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato con sentenza contumaciale del Tribunale di Pistoia del 3 dicembre 2002, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2024, che ha chiesto al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., di dichiarare la non esecutività del titolo deducendo l’inesistenza/nullità della notificazione dell’estratto contumaciale e, più in generale, dell’avviso di deposito con estratto della sentenza. Il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ritenendo regolare la notificazione eseguita a mani dall’Arma dei Carabinieri il 19 dicembre 2018. Con il ricorso per cassazione si sono dedotte violazioni di norme processuali in tema di notificazioni e termini di impugnazione, sostenendo: (i) che non vi fosse prova dell’avvenuta notificazione dell’estratto contumaciale o della sentenza, poiché la relata non indicava con precisione quale atto fosse stato consegnato e gli atti non sarebbero stati materialmente uniti; (ii) che la prima notificazione sarebbe comunque invalida per incertezza sul soggetto che l’aveva eseguita e per asserita mancanza di attestazione di conformità; (iii) che una seconda notificazione, eseguita tramite ufficiale giudiziario con compiuta giacenza, sarebbe a sua volta nulla perché il domicilio eletto non era valido e mancava prova del recapito dell’avviso di deposito. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato in relazione alla prima notificazione e non rilevanti o non ammissibili le ulteriori censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse accertato in modo puntuale la regolarità della notificazione eseguita a mani dai Carabinieri il 19 dicembre 2018, descrivendo il contenuto dell’atto notificato come sentenza di condanna e la sua corrispondenza materiale con il provvedimento. Ha escluso che le asserite carenze formali della relata o della formazione delle copie integrassero nullità, richiamando il principio di tassatività delle nullità e la giurisprudenza che considera tali difformità mere irregolarità. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla seconda notificazione non incidevano sulla ratio decidendi, essendo sufficiente la validità della prima. Infine, ha reputato manifestamente infondata la censura secondo cui sarebbe stata nulla la notificazione dell’estratto contumaciale perché, anziché l’estratto, era stata notificata l’intera sentenza: per la Corte, la notificazione integrale della sentenza è, semmai, una forma più ampia di informazione, idonea a consentire meglio l’esercizio del diritto di impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
è la norma posta a fondamento della richiesta di non esecutività del titolo, proposta in sede esecutiva
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulle notificazioni
richiamato dal ricorrente in tema di domicilio e notificazioni
richiamato dal ricorrente con riferimento alla validità della notificazione presso il domicilio eletto
richiamato dal ricorrente quale parametro delle nullità delle notificazioni
richiamato dal ricorrente a fondamento delle dedotte nullità processuali
richiamato dal ricorrente in tema di termini e regime delle impugnazioni
richiamato dal ricorrente con riferimento all’irrevocabilità della sentenza
richiamato dal ricorrente con riferimento alla fase esecutiva della pena
l’avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale deve notificare all’imputato un contenuto informativo sufficiente a renderlo edotto della pronuncia e consentirgli di impugnarla
richiamato indirettamente quale parametro del contenuto formale della sentenza, ritenuto non necessario nell’estratto notificato
si ribadisce il principio di tassatività delle nullità, per cui la violazione delle norme sulle copie degli atti non è nullità se non prevista espressamente
la violazione delle regole sulla formazione delle copie degli atti da notificare non è sanzionata da nullità
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto
richiamato solo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In tema di notificazioni, la relata può essere redatta anche su foglio separato o in altro atto del procedimento, purché non vi siano dubbi sul documento cui si riferisce e sia assicurata la completezza dell’atto notificato.
- La mancanza della parola o della formale qualifica dell’atto come "sentenza" nella relata non determina di per sé nullità, se dal complesso degli atti risulta con certezza quale provvedimento sia stato notificato e la relata consenta di identificarlo.
- Le irregolarità nella formazione o nella trasmissione delle copie degli atti da notificare non integrano nullità in assenza di una espressa sanzione, per il principio di tassatività delle nullità.
- Quando sia stata validamente eseguita una prima notificazione idonea a far decorrere i termini, eventuali vizi di una successiva notificazione non incidono sulla decorrenza e sono irrilevanti.
- L’estratto della sentenza contumaciale richiesto dall’art. 548, comma 3, c.p.p. non deve necessariamente riprodurre integralmente la sentenza: è sufficiente che contenga gli elementi essenziali per informare l’imputato della pronuncia e metterlo in condizione di impugnarla; la notificazione dell’intera sentenza, in luogo dell’estratto, non determina invalidità ma amplia l’informazione resa all’interessato.
- Le censure di legittimità che non si confrontano con la specifica motivazione del giudice di merito/esecuzione sono destinate a essere disattese o dichiarate non decisive, se il provvedimento impugnato contiene un accertamento puntuale e autosufficiente sul fatto notificatorio.
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