Cassazione Penale, Sentenza n. 41524/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro pronunce penali (tutte per truffa ex art. 640 c.p., commesse tra aprile e maggio 2022) sostenendo l'omogeneità dei fatti (truffe ai danni di anziani), la prossimità temporale e l'esistenza di un minimo di organizzazione/pianificazione; si deduceva altresì che tra due delle sentenze (n. 3 e n. 4) era già intervenuta un'unificazione ex art. 81 c.p. con provvedimento esecutivo del 07/02/2025. In cassazione il ricorrente ha invocato violazione di legge e insufficiente/difettosa motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione in diversa composizione. La Corte ha censurato la motivazione dell'ordinanza del Tribunale come essenzialmente assertiva e affetta da travisamento dei fatti (errata indicazione delle date e omissione del precedente provvedimento di unificazione tra le sentenze n. 3 e n. 4), nonché dalla mancanza di una valutazione concreta e argomentata degli indici che possono rivelare un medesimo disegno criminoso (concentrazione temporale, vicinanza spaziale, analogia del modus operandi, identità della natura del reato, partecipazione delle stesse persone). La sentenza è stata annullata con rinvio per colmare tali carenze.
Norme richiamate
Identifica il reato di truffa; utilizzato per descrivere la natura dei reati oggetto delle pronunce e per valutare l'omogeneità della fattispecie rispetto alla richiesta di continuazione
Disciplina la continuazione tra reati commessi con uno stesso disegno criminoso; la Corte richiama i criteri per il riconoscimento del vincolo e osserva che due delle sentenze erano già state unificate ai sensi di tale norma in sede esecutiva
Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; la Corte ne richiede corretta applicazione e adeguata valutazione motivata delle pronunce di merito
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge (lett. b) e motivazione insufficiente/contraddittoria (lett. e); la Corte ritiene fondati tali rilievi rispetto all'ordinanza impugnata
C. cost. 9 luglio 2013, n. 183 (giurisprudenza costituzionale)
Richiamata quale principio sulla composizione del giudice per il rinvio: la Corte dispone il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023)
Richiama i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per desumere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti; la Corte sottolinea che è sufficiente la presenza di alcuni di tali indici, purché significativi
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario che il giudice dell'esecuzione fornisca una motivazione concreta e articolata, valutando le emergenze delle pronunce di merito e gli indici indizianti di un medesimo disegno criminoso
- Gli elementi utili ai fini della continuazione includono: concentrazione temporale degli episodi, vicinanza geografica, identità della natura del reato, analogia del modus operandi e partecipazione degli stessi soggetti; non è necessario che siano tutti presenti, bastano alcuni significativi
- Il giudice deve tenere conto di eventuali provvedimenti già adottati (es. unificazioni ex art. 81 c.p.); l'omissione di fatti processuali rilevanti o il travisamento delle date/fatti può determinare l'annullamento dell'ordinanza
- Una motivazione semplicemente assertiva o apodittica è insufficiente: la mancata argomentazione espone il provvedimento a cassazione e rinvio per nuovo esame
- In caso di annullamento per carenze motivazionali, la Corte di Cassazione di norma rinvia il giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione affinché colmi le lacune e rivaluti l'istanza secondo i criteri stabiliti
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