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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19694/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2013, l’amministrazione finanziaria notificava a una società cooperativa in liquidazione un avviso di accertamento con cui contestava l’emissione e l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, recuperando maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva e irrogando sanzioni. La contribuente sosteneva, nei gradi di merito, che l’atto fosse carente di motivazione e che l’ufficio non avesse assolto l’onere probatorio circa l’inesistenza soggettiva delle operazioni. Respinte le sue difese in primo e secondo grado, la società ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente. In sostanza, la ricorrente contestava che la CTR si fosse limitata a un’adesione meramente formale alla decisione di primo grado e avesse omesso una reale disamina delle censure e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR aveva invece esaminato le ragioni di appello con motivazione articolata su più pagine, valutando sia le contestazioni sulla pretesa apparenza della motivazione del primo giudice, sia gli elementi probatori posti a base dell’accertamento, sia le difese e la documentazione della contribuente. La Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione è apparente solo quando non consente il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto, le doglianze della società miravano in realtà a ottenere un riesame del merito e delle prove, precluso in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione alla pretesa omessa pronuncia o motivazione apparente, ma la Corte ha escluso che vi fosse il vizio denunciato.

  • art. 36, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La norma è richiamata come parametro della nullità della sentenza per motivazione; la Corte ne ribadisce l’applicazione solo quando la motivazione sia meramente apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; la sentenza impugnata lo ha superato perché consente il controllo del ragionamento decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o manca dell’indicazione del quadro probatorio posto a base della decisione.
  • In grado di appello è legittima la motivazione per relationem, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni dell’infondatezza dei motivi di gravame e il rinvio alla sentenza di primo grado renda agevole il controllo del ragionamento decisorio.
  • La censura di motivazione apparente non può essere utilizzata per ottenere in cassazione un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove, essendo tali apprezzamenti riservati al giudice di merito salvo vizi logici o materiali evidenti.
  • Quando il giudice di merito espone una valutazione articolata delle prove e delle difese delle parti, la motivazione non è apparente anche se la parte soccombente ne contesti la condivisibilità nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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