Cassazione Penale, Ordinanza n. 40042/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito di condanna. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi proposti manifestamente infondati e non ravvisando vizi di motivazione riconducibili all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 455 e 99, comma 2, c.p. I motivi dedotti sono stati due: primo, vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che non emergesse un intento diverso dal mero possesso/conservazione delle banconote sequestrate. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che il giudice di merito aveva escluso l'art. 131-bis in ragione della non occasionalità del fatto, desunta sia dal numero non trascurabile di banconote sequestrate sia dalla recidiva contestata, e che la ricostruzione fattuale consentiva di affermare che l'imputato non intendesse solo conservare le banconote senza spenderle successivamente.
Norme richiamate
Norma posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne specifica il contenuto, limitandosi a registrare il titolo di reato contestato.
Richiamato come aggravamento per recidiva contestata all'imputato; la Corte valorizza la recidiva anche ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto non è stato ritenuto occasionale, alla luce del numero non trascurabile di banconote sequestrate e della recidiva.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti un vizio riconducibile a tale parametro.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione del giudice di merito evidenzi elementi che depongono per la non occasionalità della condotta, come la consistenza quantitativa dell'oggetto della condotta e la recidiva.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la decisione impugnata presenti un effettivo deficit logico-argomentativo rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.; non è sufficiente una diversa lettura dei fatti prospettata dal ricorrente.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere affermata quando la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito consenta di escludere che la condotta sia stata meramente neutra o finalizzata a un semplice possesso/conservazione del bene oggetto del reato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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