Cassazione Civile, Ordinanza n. 34738/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla compravendita di un locale commerciale registrata il 24 maggio 2013. L'Ufficio aveva rideterminato il valore del bene ai fini dell'imposta, applicando un metodo sintetico-comparativo e considerando la superficie commerciale per intero quanto al locale principale e al 50% quanto al piano interrato, richiamando anche valori di immobili comparabili siti nella stessa zona e dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia la CTR avevano ritenuto legittima la rettifica. In cassazione è stato proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52: secondo la ricorrente, la stima dell'Ufficio si sarebbe fondata acriticamente sui valori OMI e su immobili limitrofi diversi per caratteristiche, senza considerare le specificità dell'unità compravenduta, in particolare equiparando impropriamente piano terra e seminterrato e senza elementi concreti a sostegno del maggior valore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la veste formale della violazione di legge, la censura mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito e della valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, operanti in regime di cd. doppia conforme. Ha inoltre osservato che il metodo comparativo è espressamente previsto dall'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, sicché non sussiste la dedotta violazione di legge; i dati OMI risultavano usati solo come riscontro della stima comparativa e non in via esclusiva. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura formalmente proposta come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito e dei dati fattuali già valutati dai giudici di merito.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3
Il metodo comparativo è espressamente consentito quale criterio di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
È richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di rettifica e liquidazione del valore imponibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di soccombenza e sussistenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 l'art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, sollecita una nuova valutazione delle risultanze fattuali e del merito già apprezzate dai giudici di merito.
- La cd. doppia conforme rafforza il limite al sindacato di legittimità quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione dei fatti.
- In tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, il metodo comparativo è un criterio legittimo ed espressamente previsto dalla legge; non è quindi configurabile violazione di legge per il solo fatto che l'Ufficio vi abbia fatto ricorso.
- I valori OMI, se utilizzati come supporto o riscontro di una stima comparativa e non come unico fondamento dell'accertamento, non bastano di per sé a escludere la legittimità della rettifica.
- Quando il giudice di merito accerti che l'Amministrazione ha valutato le caratteristiche intrinseche dell'immobile e non si sia limitata a dati standardizzati, la contestazione dell'accertamento richiede specifiche e concrete critiche di fatto, non una mera diversa lettura del compendio probatorio.
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