Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40539/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente lamentava, in sintesi, la mancata applicazione delle attenuanti generiche, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., la valutazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure erano del tutto generiche rispetto alla completa disamina già contenuta nella sentenza di primo grado; di conseguenza, poiché esse erano già inammissibili se dedotte in appello, è stata ritenuta valida la motivazione per relationem della sentenza di appello, che aveva fatto proprie le argomentazioni del primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 4, c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come fondamento del diniego dell'attenuante specifica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare la genericità della censura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione le doglianze che si limitino a contestazioni generiche su attenuanti generiche, circostanze attenuanti specifiche, recidiva e trattamento sanzionatorio, se la sentenza di merito contiene una compiuta motivazione sul punto e il ricorso non si confronta puntualmente con essa.
  • La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il giudice di secondo grado richiami e faccia proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, purché quest'ultima contenga una disamina completa delle questioni devolute.
  • La censura proposta in appello deve essere specifica; se già in quella sede è generica, il ricorso per cassazione che riproponga gli stessi rilievi senza un confronto critico con la motivazione impugnata è destinato all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i limiti di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.