Cassazione Penale, Ordinanza n. 22201/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, quale legale rappresentante di una società cooperativa, ricorre contro la sentenza di appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il solo segmento relativo all'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA 2013 e ha confermato la condanna per plurimi episodi successivi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La contestazione riguarda l'utilizzo, per le dichiarazioni fiscali dal 2014 al 2017, di fatture intestate a una diversa ditta, al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. Con il primo motivo deduce travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valorizzato gli elementi favorevoli alla tesi difensiva, secondo cui egli avrebbe realmente ricevuto le prestazioni indicate nelle fatture e ne avrebbe pagato il corrispettivo. Con il secondo motivo lamenta ulteriori vizi motivazionali e la violazione dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, assumendo che la responsabilità penale sia stata affermata senza corretta valutazione del compendio probatorio e con omissione di elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi riproponevano censure già sottoposte al giudice di merito, in gran parte attinenti al fatto e formulate in modo generico, mirando a ottenere una diversa lettura delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, coerente e non manifestamente illogica, fondata su risultanze oggettive: in particolare, è stata giudicata non credibile la tesi difensiva dell'inconsapevolezza della falsità delle fatture, anche perché l'imputato non aveva indicato compiutamente l'autore delle fatture né chiarito l'organizzazione imprenditoriale idonea a rendere le prestazioni fatturate per un numero molto elevato di operazioni e in un arco temporale prolungato. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
Integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, contestato per le annualità dal 2014 al 2017.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Regolano la liquidazione e il pagamento delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue anche quando l'inammissibilità non sia escludibile come ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di fatto, soprattutto quando esse mirano a una diversa lettura del compendio istruttorio.
- Il travisamento della prova e il vizio di motivazione non sono configurabili quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, fondata su risultanze oggettive.
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la tesi difensiva dell'effettività delle prestazioni e del pagamento del corrispettivo può essere respinta se non trova adeguato riscontro e se gli elementi complessivi rendono non credibile l'estraneità o inconsapevolezza dell'imputato rispetto alla falsità documentale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle ulteriori statuizioni accessorie sulle spese della parte civile ove previste.
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