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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5659/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi di ricorso: 1) presunta illegittimità della notificazione (vocatio in iudicium) dell'originario decreto di citazione a giudizio, con contestuale censura sulla corretta operatività dell'art. 420‑quater c.p.p.; 2) mancato rispetto del termine minimo di 60 giorni fra notificazione della citazione e udienza (art. 552, comma 3 c.p.p.), con conseguente nullità della vocatio in iudicium; 3) illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena concessa in precedenti sentenze (riguardo alle sentenze divenute irrevocabili nel 2013) per violazione di legge e vizi di motivazione, con richiamo alle norme sugli effetti temporali e sui limiti di cumulabilità delle pene (art. 163 e art. 168 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in via integrale. La Corte di cassazione ha ritenuto che: la notificazione iniziale per posta era affetta da carenze, ma l'atto ha poi raggiunto il suo scopo perché la consegna a mani proprie dell'imputato (27 giugno 2021) ha sanato le precedenti nullità; l'eventuale intempestività rispetto all'udienza del 5 luglio 2021 non ha pregiudicato la vocatio in iudicium in quanto il giudice di primo grado ha poi rinviato il processo al 18 ottobre 2021, assicurando il rispetto del termine dei 60 giorni; la revoca della sospensione condizionale è legittima perché il reato che ha determinato la revoca è stato commesso entro il quinquennio previsto (criterio temporale riferito alla commissione del reato, non alla definitività della sentenza revocante) e pertanto una delle ratio decidendi su cui si è basata la revoca resiste all'impugnazione. Perciò la sentenza di merito è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che disciplina i delitti tributari contestati al Mugnai (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011 e 2012). La Corte ha confermato la responsabilità penale relativa a tali fattispecie come già accertata in primo grado.

  • codice di procedura penale, art. 420‑quater

    Disciplina le notificazioni in caso di assenza dell'imputato in dibattimento. La Corte ha ritenuto irrilevante che la rinnovazione fosse stata disposta con riferimento a tale norma: ciò che conta è che l'atto partecipativo abbia raggiunto il suo scopo e abbia informato l'imputato.

  • codice di procedura penale, art. 552, comma 3

    Stabilisce il termine minimo fra notificazione della citazione e udienza. La Corte ha ammesso che il termine non era rispettato in un passaggio, ma il rinvio successivo garantì il rispetto del termine a tutela del diritto di difesa, sanando l'eventuale vizio.

  • codice penale, art. 163

    Fissa i limiti di pena che influenzano la sospensione condizionale. La Corte ha valutato la cumulabilità delle pene alla luce di questo articolo per verificare i presupposti della revoca.

  • codice penale, art. 168, comma 1, n. 1 e n. 2

    Prevede le ipotesi di revoca della sospensione condizionale: n.1 per la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio; n.2 per superamento dei limiti di pena per effetto di nuove condanne. La Corte ha ritenuto applicabile la n.1 perché il reato che ha determinato la revoca è stato commesso entro il quinquennio dalla definitività delle sentenze che avevano concesso la sospensione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Una notificazione inizialmente viziata può essere sanata da una successiva notificazione valida, specialmente se questa consegna l'atto a mani proprie del destinatario; ciò vale quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo informativo.
  • La mancata osservanza del termine minimo fra notificazione della citazione e udienza (60 giorni) può essere rimediata da un rinvio dell'udienza che assicuri effettivamente il rispetto del termine a tutela del diritto di difesa.
  • Per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. rileva che il reato determinante la revoca sia stato commesso entro il quinquennio previsto: non conta la data di definitività della sentenza che decide la revoca quanto la data di commissione del reato che legittima la revoca.
  • Quando la decisione si regge su più ragioni autonome (ratio decidendi), è sufficiente che una sola di esse sia corretta per rendere la decisione resistente all'impugnazione.
  • Nelle notificazioni tramite servizio postale è importante conservare e allegare la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito; la mancanza di tale prova può rendere la notificazione iniziale incompleta, benché sanabile con successiva consegna diretta.

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