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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36724/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 maggio 2026 pronunciata in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale del 9 aprile 2026, che aveva applicato agli indagati la custodia cautelare in carcere per un’estorsione in concorso e quattro usure in concorso, tutte aggravate dall’uso del metodo mafioso. Gli indagati hanno proposto ricorsi per cassazione con motivi sovrapponibili. Hanno contestato, anzitutto, i gravi indizi per l’estorsione ai danni di un commercialista, sostenendo che il rapporto economico avesse una causale creditoria e che il fatto, al più, dovesse qualificarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; hanno inoltre negato minacce rivolte alla persona offesa e la ricorrenza dell’aggravante delle più persone riunite. Per le quattro ipotesi di usura, hanno prospettato rapporti leciti di finanziamento o investimento, lamentando l’insufficiente dimostrazione della natura usuraria delle dazioni e, per una contestazione, una contraddizione nell’individuazione del soggetto quale correo in un episodio e vittima in un altro. Hanno poi negato l’aggravante del metodo mafioso, rilevando che non risultava l’appartenenza a un’organizzazione criminale né l’evocazione di essa nei rapporti con le persone offese. Infine, hanno contestato le esigenze cautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, facendo leva sulla distanza temporale dei fatti, collocati tra giugno 2020 e maggio 2022, e sull’assenza di ulteriori condotte illecite o di rischio di inquinamento probatorio. Una memoria depositata nell’interesse di uno degli indagati ha dedotto l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione carceraria, questione non sottoposta al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla qualificazione dell’estorsione: le intercettazioni documentavano minacce finalizzate a ottenere denaro; inoltre, le pretese economiche derivavano da fatti illeciti e non erano azionabili davanti a un giudice, mentre le minacce rivolte anche al suocero della persona offesa, estraneo al rapporto di credito, escludevano l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha giudicato manifestamente infondata anche la contestazione dell’aggravante delle più persone riunite, risultando da una conversazione la presenza di entrambi gli indagati davanti alla vittima e l’esternazione di minacce implicite. Le doglianze sulle quattro usure sono state ritenute generiche e, in parte, manifestamente infondate, perché non si confrontavano con le intercettazioni, gli accertamenti bancari, la documentazione sequestrata e le dichiarazioni delle persone offese richiamati dal Tribunale; tali elementi attestavano prestiti ulteriori rispetto a quello di 240.000 euro, tassi superiori alla soglia di liceità e, nel caso dell’imprenditore Di Renzo, un interesse del 10% mensile, pari al 120% annuo. La censura sul metodo mafioso è stata ritenuta generica rispetto alle contestazioni per le quali il Tribunale aveva valorizzato le allusioni al ruolo mafioso dei ricorrenti e alle possibili conseguenze dell’inadempimento; l’eventuale minore evidenza dell’aggravante per una delle usure era irrilevante ai fini cautelari, non essendo stato indicato un concreto riflesso sull’an o sul quomodo della misura. È stata respinta anche la censura cautelare: il Tribunale aveva richiamato la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e motivato sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodia in carcere, considerando la professionalità nella commissione dei reati, i collegamenti criminali, il possesso di ingenti somme di denaro di provenienza illecita e condotte idonee a interferire con le indagini. La questione sanitaria introdotta in cassazione era nuova e poteva essere proposta con separata istanza di revoca o sostituzione della misura.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Una volta accertata la sussistenza di minacce, neanche negate dai ricorrenti in sede di riesame (come il Tribunale ha sottolineato a fg. 11 dell’ordinanza), i ricorsi non si confrontano con la motivazione del provvedimento gravato, laddove è stato sottolineato che i rapporti di natura finanziaria tra gli indagati e la persona offesa, traevano origine da fatti illeciti commessi in concorso e per i quali era in atto un procedimento penale a carico di tutti gli interessati.

    La pretesa economica accompagnata da minacce integra, sul piano indiziario, l’ipotesi estorsiva quando deriva da una causale illecita e non è azionabile davanti a un giudice; la motivazione evidenzia inoltre che le minacce rivolte a un soggetto estraneo al rapporto creditorio non sono riconducibili all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 393 c.p.

    Le pretese economiche dei ricorrenti nei confronti della vittima – da costoro non negate – una volta ricondotte ad una causale illecita, non potrebbero sostenere una diversa qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto non azionabili davanti a nessun giudice.

    L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone una pretesa suscettibile di tutela davanti all’autorità giudiziaria; una pretesa fondata su una causale illecita e non azionabile in giudizio non consente tale qualificazione.

  • art. 629, comma 2, c.p.

    Oltre a questa prima considerazione, a fugare ogni dubbio sulla definizione giuridica della vicenda in termini di estorsione, milita la decisiva circostanza che le minacce erano state indirizzate dai ricorrenti – in particolare dal Sarro, con il concorso morale dell’Artusi – nei confronti di un soggetto estraneo all’ipotizzato rapporto di credito/debito tra gli indagati e la vittima, vale a dire nei confronti del suocero di quest’ultima, secondo quanto emergente da alcune intercettazioni riprodotte nell’ordinanza.

    La decisione applica l’aggravante delle più persone riunite alla condotta minacciosa compiuta con il concorso di più agenti; la distinta contestazione dell’aggravante è stata ritenuta sostenuta anche dalla presenza di entrambi gli indagati davanti alla persona offesa.

  • art. 644 c.p.

    Rispetto a questi ulteriori prestiti, dalle intercettazioni indicate nel provvedimento impugnato, ma non considerate dai ricorrenti, è stato possibile individuare anche il tasso di interesse praticato, di gran lunga superiore alla soglia di liceità (fgg. 19-24 della motivazione adottata dal Tribunale).

    Ai fini della valutazione indiziaria dell’usura rilevano le risultanze investigative che consentono di ricostruire i prestiti e il tasso applicato, quando questo risulti di gran lunga superiore alla soglia di liceità; la decisione valorizza intercettazioni, accertamenti bancari, documentazione e dichiarazioni delle persone offese.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Con riferimento al reato di estorsione di cui al capo 1, infatti, si sorvola sulle decisive affermazioni della persona offesa, tratte da uno dei dialoghi intercettati (cfr. fg. 17 dell’ordinanza impugnata), nel quale Oliverio Paolo riferiva espressamente che allusioni al ruolo mafioso del ricorrente Sarro erano state da costui esternate al suocero della vittima, al fine di intimorirlo.

    L’aggravante del metodo mafioso può ritenersi indiziariamente sostenuta dall’uso di allusioni al ruolo mafioso dell’agente, rivolte a intimidire la vittima o persone a essa vicine; non è necessario, secondo il passaggio applicativo, che sia stata evocata esplicitamente un’organizzazione criminale.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Quanto al settimo motivo, inerente alle esigenze cautelari, oltre al corretto richiamo operato dal Tribunale alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. inerente alla sussistenza di esigenze cautelari ed alla adeguatezza della massima misura coercitiva a motivo dell’utilizzo del metodo mafioso, occorre evidenziare che l’ordinanza impugnata ha messo in luce la professionalità dei ricorrenti nel commettere i reati, i loro collegamenti criminali, il possesso di ingentissime somme di danaro non giustificate e di conclamata natura illecita, nonché la predisposizione di comportamenti idonei ad interferire con le indagini, rendendo ampia motivazione sulla rilevanza ed superando le diverse argomentazioni difensive al riguardo, invero e comunque assai generiche.

    In presenza dell’aggravante richiamata, la presunzione cautelare è relativa; la decisione ritiene comunque adeguata la custodia in carcere sulla base della motivazione concreta relativa alla professionalità criminale, ai collegamenti, alle risorse illecite e al rischio di interferenza con le indagini.

  • art. 311 c.p.p.

    In proposito – e nell’assenza di una specificazione dei ricorrenti sul punto – occorre ricordare il principio di diritto, adattabile al caso in esame, secondo il quale, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura.

    Nel procedimento cautelare l’interesse a impugnare l’esclusione di un’aggravante o la diversa qualificazione giuridica sussiste solo se la modifica può incidere sull’applicazione o sulle modalità della misura cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone una pretesa giuridicamente azionabile davanti a un giudice; se la pretesa economica deriva da una causale illecita e non può essere fatta valere in giudizio, la minaccia diretta a ottenerne il pagamento non può essere ricondotta a tale fattispecie.
  • La minaccia rivolta a una persona estranea al rapporto di credito-debito, allo scopo di ottenere il pagamento dalla persona interessata, costituisce un elemento che esclude la riconducibilità della condotta all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • La censura cautelare diretta a escludere un’aggravante o a ottenere una diversa qualificazione del fatto richiede un interesse concreto e attuale: deve essere indicato come la modifica inciderebbe sull’applicazione o sulle modalità della misura.
  • La presunzione cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa; la conferma della custodia in carcere può essere sorretta anche da una motivazione individualizzata sulle modalità professionali della condotta, sui collegamenti criminali, sulla disponibilità di risorse illecite e sul rischio di interferenza con le indagini.
  • Nel giudizio di legittimità cautelare sono generiche le doglianze che non si confrontano con gli elementi specificamente valorizzati dal giudice del riesame, quali intercettazioni, accertamenti bancari, documenti sequestrati e dichiarazioni delle persone offese.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneUsuraCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti economiciMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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