Cassazione Civile, Ordinanza n. 12814/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria per il pagamento di somme derivanti da più rapporti di finanziamento e da una scrittura privata di ridilazione del debito, con estensione della pretesa anche ai garanti. I debitori opposero il decreto deducendo, in sintesi, la nullità dei contratti di finanziamento e di mutuo per usura, per difformità tra TEG pattuito e TEG applicato, per superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi, moratori e della penale di estinzione anticipata, nonché per difetto di causa, sostenendo che le somme non sarebbero state realmente erogate ma impiegate per ripianare passività pregresse. In appello chiesero ancora l'accertamento della nullità dei contratti azionati. In cassazione proposero due motivi: 1) violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. per mancata disposizione di CTU e errata valutazione delle perizie di parte e dei criteri di calcolo dell'usura; 2) omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non aver la Corte territoriale affrontato il punto della necessità di un'indagine officiosa sulla nullità dei contratti, rilevabile d'ufficio anche in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare valutazioni di merito sull'istruttoria, sull'interpretazione delle consulenze di parte e sull'opportunità di disporre una CTU, profili riservati al giudice di merito e, comunque, non specificamente censurati. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che la nullità contrattuale è sì rilevabile d'ufficio, ma solo se i fatti costitutivi siano stati previamente allegati e acquisiti al giudizio; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato proprio sul difetto di allegazione e sulla genericità delle deduzioni usurarie, escludendo altresì un omesso esame di un fatto storico. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'assunzione da parte di un terzo dei debiti altrui nella scrittura privata di ridilazione del debito.
la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
la nomina del consulente tecnico e l'eventuale rinnovo o integrazione delle indagini tecniche sono rimessi al potere discrezionale del giudice di merito.
il primo motivo è stato formulato come violazione di legge, ma in realtà mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito non consentito in cassazione.
non è configurabile quando la censura investe la valutazione del materiale probatorio o delle questioni giuridiche, e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova automatica né necessaria: la sua eventuale disposizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura di perizie di parte o dei documenti tecnici alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità se prive di specificità e se sollecitano un nuovo apprezzamento del fatto.
- La nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio, ma il potere del giudice presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e risultino già acquisiti al giudizio di merito; non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione fatti o prove nuovi.
- La deduzione del superamento del tasso soglia o dell'usura di un finanziamento deve essere supportata da allegazioni puntuali e da indicazioni specifiche sugli oneri computati; contestazioni generiche o apodittiche non sono idonee a fondare l'accoglimento della domanda o dell'eccezione.
- Non integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. la critica rivolta alla valutazione giuridica delle nullità o alla valutazione del materiale probatorio, ove non venga dedotto l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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